Art. 5.
                        I lavori in economia
  1.   Sono   eseguiti   in   economia  i  lavori  che  non  superano
singolarmente l'importo di Euro 200.000 oltre IVA, in applicazione di
quanto stabilito dall'art. 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.
  2.  Non  e' consentito frazionare artificiosamente nessun lavoro di
importo superiore.
  3.  Non  sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni
di  interventi gia' individuate nel programma annuale, nonche' quelle
che  derivano  da  oggettivi  motivi  tecnici  risultanti da apposita
relazione del responsabile del procedimento.
  4. Sono eseguiti in economia i lavori di seguito specificati:
    a) i  lavori,  fino  ad un importo massimo di Euro 200.000, oltre
IVA,  riguardanti  la  manutenzione,  la  riparazione, e in genere la
conservazione  e  il  funzionamento  di  beni  immobili e di impianti
tecnologici,   se   eventi   imprevedibili  non  consentono  la  loro
realizzazione  con  le  forme  e  le  procedure  ad evidenza pubblica
previste dagli articoli 19 e 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
    b) i  lavori  per importi non superiori a Euro 50.000, oltre IVA,
relativi  alla  manutenzione di immobili e di impianti, in assenza di
eventi imprevedibili;
    c) i  lavori  che, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure
di gare pubbliche, non si possono differire;
    d) il  completamento  di  lavori  e  di  impianti a seguito della
risoluzione  del  contratto,  quando  vi  e' necessita' ed urgenza di
completare i lavori;
    e) gli interventi non programmabili in materia di sicurezza.