Art. 5. I lavori in economia 1. Sono eseguiti in economia i lavori che non superano singolarmente l'importo di Euro 200.000 oltre IVA, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Non e' consentito frazionare artificiosamente nessun lavoro di importo superiore. 3. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi gia' individuate nel programma annuale, nonche' quelle che derivano da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del responsabile del procedimento. 4. Sono eseguiti in economia i lavori di seguito specificati: a) i lavori, fino ad un importo massimo di Euro 200.000, oltre IVA, riguardanti la manutenzione, la riparazione, e in genere la conservazione e il funzionamento di beni immobili e di impianti tecnologici, se eventi imprevedibili non consentono la loro realizzazione con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli articoli 19 e 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; b) i lavori per importi non superiori a Euro 50.000, oltre IVA, relativi alla manutenzione di immobili e di impianti, in assenza di eventi imprevedibili; c) i lavori che, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gare pubbliche, non si possono differire; d) il completamento di lavori e di impianti a seguito della risoluzione del contratto, quando vi e' necessita' ed urgenza di completare i lavori; e) gli interventi non programmabili in materia di sicurezza.