Articolo 10
      Assunzioni di ricercatori e tecnologi a tempo determinato

   1.  I  contratti  di  lavoro  a tempo determinato per il personale
   ricercatore  e  tecnologo sono stipulati esclusivamente al fine di
   realizzare   programmi   e  progetti  di  ricerca  e  di  sviluppo
   tecnologico   e  hanno  una  durata  pari  a  quella  strettamente
   necessaria   al   raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  nella
   programmazione  triennale,  e  non  possono  essere rinnovati alla
   scadenza.
   2.  I bandi per posizioni a tempo determinato possono prevedere di
   escludere  dalla  partecipazione  i  titolari di contratti a tempo
   determinato di cui al comma 1 che abbiano gia' raggiunto il limite
   massimo previsto dalla normativa contrattuale vigente.
   3. I titolari di contratti a tempo determinato possono partecipare
   alle  selezioni  pubbliche per posizioni a tempo indeterminato o a
   tempo  determinato  con possibilita' di consolidamento previste al
   successivo articolo 12.