Articolo 10 Assunzioni di ricercatori e tecnologi a tempo determinato 1. I contratti di lavoro a tempo determinato per il personale ricercatore e tecnologo sono stipulati esclusivamente al fine di realizzare programmi e progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico e hanno una durata pari a quella strettamente necessaria al raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione triennale, e non possono essere rinnovati alla scadenza. 2. I bandi per posizioni a tempo determinato possono prevedere di escludere dalla partecipazione i titolari di contratti a tempo determinato di cui al comma 1 che abbiano gia' raggiunto il limite massimo previsto dalla normativa contrattuale vigente. 3. I titolari di contratti a tempo determinato possono partecipare alle selezioni pubbliche per posizioni a tempo indeterminato o a tempo determinato con possibilita' di consolidamento previste al successivo articolo 12.