Articolo 11
  Assunzioni di personale dal IX al IV livello a tempo determinato

   1.  Le  assunzioni  a  tempo  determinato  di  personale tecnico e
   amministrativo  con  posizioni corrispondenti ai livelli dal IX al
   IV avvengono previa selezione pubblica secondo i principi generali
   di cui all'articolo 9.