Articolo 13
  Contratti di collaborazione per esigenze specifiche e temporanee

   1.  L'INAF  puo'  attivare collaborazioni a termine per specifiche
   esigenze,  previa  stipula  di  apposito  contratto  di lavoro non
   subordinato a tempo determinato.
   2. Il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera definisce
   i  limiti,  le  procedure generali per la stipula dei contratti di
   cui  al  comma  precedente  e  la loro durata massima che non puo'
   eccedere  quella  strettamente necessaria al soddisfacimento delle
   esigenze  temporanee, anche ai sensi dell'art. 13, comma 1 lettera
   p)  del Decreto legislativo 419/99. I contratti sono stipulati dal
   Direttore    del    Dipartimento    competente,    dal   Direttore
   amministrativo  o  della  Struttura  interessata,  all'interno dei
   limiti generali stabiliti.