Articolo 13 Contratti di collaborazione per esigenze specifiche e temporanee 1. L'INAF puo' attivare collaborazioni a termine per specifiche esigenze, previa stipula di apposito contratto di lavoro non subordinato a tempo determinato. 2. Il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera definisce i limiti, le procedure generali per la stipula dei contratti di cui al comma precedente e la loro durata massima che non puo' eccedere quella strettamente necessaria al soddisfacimento delle esigenze temporanee, anche ai sensi dell'art. 13, comma 1 lettera p) del Decreto legislativo 419/99. I contratti sono stipulati dal Direttore del Dipartimento competente, dal Direttore amministrativo o della Struttura interessata, all'interno dei limiti generali stabiliti.