Articolo 14 - Principi generali

   1.  Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'INAF si
   avvale  anche  di  personale  delle  universita'  o  di altri enti
   pubblici  e  privati,  nazionali ed internazionali, associato alle
   proprie  attivita'  mediante  istanza  individuale  di  afferenza,
   nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 31 del Regolamento di
   organizzazione e funzionamento.
   2.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  con apposita delibera puo'
   prevedere  altre  forme  di  associazione  relative  a  laureandi,
   dottorandi, personale in formazione e in quiescenza.
   3. L'associazione e' disposta, rinnovata e revocata dal Presidente
   dell'INAF su proposta dei Direttori dei Dipartimenti.
   4.  I  Direttori dei Dipartimenti e i Direttori delle Strutture di
   ricerca   possono  attribuire  al  personale  associato  incarichi
   gratuiti di ricerca o di collaborazione tecnico-scientifica, anche
   nell'ambito  di  convenzioni  con gli enti di appartenenza. Per lo
   svolgimento   di   tali   incarichi  puo'  essere  corrisposto  il
   trattamento di missione.
   5.   L'incarico   gratuito   di   ricerca   o   di  collaborazione
   tecnico-scientifica ha la durata di tre anni, e' rinnovabile ed e'
   soggetto  a verifica. L'incarico puo' essere revocato in qualsiasi
   momento, con provvedimento motivato del Direttore del Dipartimento
   o della Struttura di ricerca competente.
   6.  Il  personale  associato  puo'  svolgere  altresi'  le proprie
   attivita'   presso  le  Strutture  dell'INAF,  previo  nulla  osta
   dell'ente  di  appartenenza,  con  l'assenso  del  Direttore della
   Struttura di destinazione e sentito il Direttore di Dipartimento.