Articolo 14 - Principi generali 1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'INAF si avvale anche di personale delle universita' o di altri enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, associato alle proprie attivita' mediante istanza individuale di afferenza, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 31 del Regolamento di organizzazione e funzionamento. 2. Il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera puo' prevedere altre forme di associazione relative a laureandi, dottorandi, personale in formazione e in quiescenza. 3. L'associazione e' disposta, rinnovata e revocata dal Presidente dell'INAF su proposta dei Direttori dei Dipartimenti. 4. I Direttori dei Dipartimenti e i Direttori delle Strutture di ricerca possono attribuire al personale associato incarichi gratuiti di ricerca o di collaborazione tecnico-scientifica, anche nell'ambito di convenzioni con gli enti di appartenenza. Per lo svolgimento di tali incarichi puo' essere corrisposto il trattamento di missione. 5. L'incarico gratuito di ricerca o di collaborazione tecnico-scientifica ha la durata di tre anni, e' rinnovabile ed e' soggetto a verifica. L'incarico puo' essere revocato in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Direttore del Dipartimento o della Struttura di ricerca competente. 6. Il personale associato puo' svolgere altresi' le proprie attivita' presso le Strutture dell'INAF, previo nulla osta dell'ente di appartenenza, con l'assenso del Direttore della Struttura di destinazione e sentito il Direttore di Dipartimento.