Articolo 16 - Personale di qualifica dirigenziale

   1.  Il  reclutamento  del  personale  di  qualifica  dirigenziale,
   nonche'   il  conferimento  dei  relativi  incarichi  di  funzione
   avvengono   secondo   le   disposizioni   contenute   nel  Decreto
   legislativo  31  marzo  2001, n. 165 e successive modificazioni ed
   integrazioni.