Articolo 18 Diritti brevettuali derivanti da invenzioni e opere dell'ingegno 1. L'INAF disciplinera', con apposito regolamento, i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell'ingegno, in base alla normativa vigente, e, in particolare, definira' i criteri per la determinazione del canone relativo alla licenza concessa a terzi per l'uso dell'invenzione, nonche' ogni ulteriore aspetto dei reciproci rapporti.