Articolo 18
  Diritti brevettuali derivanti da invenzioni e opere dell'ingegno

   1.  L'INAF  disciplinera',  con  apposito  regolamento,  i diritti
   derivanti   da   invenzioni,   brevetti  industriali  e  da  opere
   dell'ingegno,  in  base alla normativa vigente, e, in particolare,
   definira' i criteri per la determinazione del canone relativo alla
   licenza  concessa  a terzi per l'uso dell'invenzione, nonche' ogni
   ulteriore aspetto dei reciproci rapporti.