Articolo 2 - Dotazione organica 1. L'INAF definisce in autonomia le esigenze complessive di personale necessario per l'assolvimento dei propri fini istituzionali, predisponendo previa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata su proposta del Presidente - un programma triennale del fabbisogno di personale, da aggiornare annualmente e facente parte del piano triennale delle attivita', secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto di riordino. 2. La dotazione organica dell'INAF e' unica a livello nazionale ed e' definita previa verifica degli effettivi fabbisogni ed in coerenza con le attivita' ed i compiti individuati dal piano triennale. 3. La dotazione organica del personale e' determinata, previo confronto con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del decreto di riordino, secondo le modalita' definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto. 4. La dotazione organica di cui ai commi precedenti e' sottoposta a revisione periodica con cadenza almeno triennale ed anche ogni qual volta si renda necessario a seguito di riorganizzazione delle strutture o in caso di attivazione di nuove funzioni.