Articolo 2 - Dotazione organica

   1.  L'INAF  definisce  in  autonomia  le  esigenze  complessive di
personale    necessario    per   l'assolvimento   dei   propri   fini
istituzionali,   predisponendo   previa  delibera  del  Consiglio  di
Amministrazione  adottata  su  proposta del Presidente - un programma
triennale  del  fabbisogno  di personale, da aggiornare annualmente e
facente  parte  del  piano  triennale delle attivita', secondo quanto
previsto dall'articolo 15 del decreto di riordino.
   2. La dotazione organica dell'INAF e' unica a livello nazionale ed
e' definita previa verifica degli effettivi fabbisogni ed in coerenza
con le attivita' ed i compiti individuati dal piano triennale.
   3.  La  dotazione  organica  del  personale e' determinata, previo
confronto  con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 15,
comma  3  del  decreto di riordino, secondo le modalita' definite dal
contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.
   4.  La dotazione organica di cui ai commi precedenti e' sottoposta
a revisione periodica con cadenza almeno triennale ed anche ogni qual
volta  si  renda  necessario  a  seguito  di  riorganizzazione  delle
strutture o in caso di attivazione di nuove funzioni.