Articolo 21 - Sede di lavoro e sede di servizio.

   1. La sede di servizio del dipendente dell'INAF e' il luogo ove e'
   ubicata la struttura alla quale egli e' assegnato.
   2.  La  sede  di  lavoro e' il luogo ove il dipendente e' tenuto a
   prestare la propria attivita' lavorativa.
   3. Il contratto di lavoro individuale contiene l'indicazione della
   sede  di servizio e delle sedi di lavoro di prima destinazione del
   dipendente  in  conformita'  con  quanto  stabilito  nel  bando di
   concorso.