Articolo 21 - Sede di lavoro e sede di servizio. 1. La sede di servizio del dipendente dell'INAF e' il luogo ove e' ubicata la struttura alla quale egli e' assegnato. 2. La sede di lavoro e' il luogo ove il dipendente e' tenuto a prestare la propria attivita' lavorativa. 3. Il contratto di lavoro individuale contiene l'indicazione della sede di servizio e delle sedi di lavoro di prima destinazione del dipendente in conformita' con quanto stabilito nel bando di concorso.