Articolo 22 - Mobilita' e trasferimenti

   1.  L'INAF  attua  la mobilita' del personale secondo le tipologie
   sotto  indicate, sentite le organizzazioni sindacali, nel rispetto
   della vigente disciplina legislativa e contrattuale in materia:
   a) mobilita' interna;
   b) mobilita' compartimentale;
   c) mobilita' intercompartimentale;
   d) trasferimento temporaneo all'estero.

   2.  La  mobilita' interna puo' essere temporanea o definitiva e si
   attua  su  richiesta  del  dipendente  o  per motivate esigenze di
   servizio  connesse  al  perseguimento  dei  fini istituzionali, in
   coerenza  con  le  responsabilita'  dei  progetti  inseriti  nella
   programmazione  delle  attivita'.  In  caso di mobilita' d'ufficio
   dovra'  essere  acquisito  il  consenso  del  dipendente e saranno
   riconosciuti  i  benefici  previsti  dalla  normativa  vigente. La
   mobilita'   interna   e'   disposta   con   atto   del   Direttore
   amministrativo,  sentiti  i  Direttori dei Dipartimenti per quanto
   attiene  il  personale di ricerca, tecnologo e tecnico. In tutti i
   casi,  e'  richiesto  il  parere  del  Direttore  delle  Strutture
   interessate.
   3.   La  mobilita'  compartimentale  si  attua  con  le  pubbliche
   amministrazioni     del     comparto,    mentre    la    mobilita'
   intercompartimentale  con  le  pubbliche  amministrazioni ed altri
   enti  pubblici  nazionali di diverso comparto. In entrambi i casi,
   il   dipendente,   acquisito   l'assenso  dell'amministrazione  di
   destinazione,    produce    apposita    istanza    al    Direttore
   amministrativo. Il nulla osta e' rilasciato con atto del Direttore
   amministrativo previo parere dei Direttori dei Dipartimenti per il
   personale  di  ricerca,  tecnologo  e tecnico. In tutti i casi, e'
   richiesto il parere del Direttore della Struttura interessata.
   4.  L'INAF  pubblica  con  cadenza  annuale  l'elenco  dei  posti,
   riferiti  al  livello  ed  al  profilo  professionale  che intende
   coprire  nel  corso  dell'anno con tale forma di mobilita' esterna
   presso le proprie sedi di servizio.
   5.  Per  la copertura dei posti di cui al precedente comma, devono
   essere previamente esperite le procedure di mobilita' interna.
   6.  Il trasferimento temporaneo all'estero del personale e' inteso
   come   prestazione  temporanea  presso  amministrazioni  pubbliche
   internazionali   e  comunitarie,  universita'  straniere,  centri,
   istituti    o   laboratori   internazionali   o   stranieri,   non
   riconducibile  all'istituto  della  missione, secondo la normativa
   vigente  in  materia. Si attua su richiesta del dipendente secondo
   le  procedure  di  cui  al  comma  3,  e, per esigenze connesse al
   perseguimento   dei   fini   istituzionali,   previo  il  consenso
   dell'interessato.  In  ogni  caso,  l'assegnazione e' disposta con
   atto del Direttore amministrativo.
   7.  I  criteri  di  valutazione  delle  domande  di mobilita' e di
   trasferimento,  a qualsiasi tipologia riferite, sono stabiliti con
   delibera    del   Consiglio   di   Amministrazione,   sentite   le
   organizzazioni sindacali.