Articolo 22 - Mobilita' e trasferimenti 1. L'INAF attua la mobilita' del personale secondo le tipologie sotto indicate, sentite le organizzazioni sindacali, nel rispetto della vigente disciplina legislativa e contrattuale in materia: a) mobilita' interna; b) mobilita' compartimentale; c) mobilita' intercompartimentale; d) trasferimento temporaneo all'estero. 2. La mobilita' interna puo' essere temporanea o definitiva e si attua su richiesta del dipendente o per motivate esigenze di servizio connesse al perseguimento dei fini istituzionali, in coerenza con le responsabilita' dei progetti inseriti nella programmazione delle attivita'. In caso di mobilita' d'ufficio dovra' essere acquisito il consenso del dipendente e saranno riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente. La mobilita' interna e' disposta con atto del Direttore amministrativo, sentiti i Direttori dei Dipartimenti per quanto attiene il personale di ricerca, tecnologo e tecnico. In tutti i casi, e' richiesto il parere del Direttore delle Strutture interessate. 3. La mobilita' compartimentale si attua con le pubbliche amministrazioni del comparto, mentre la mobilita' intercompartimentale con le pubbliche amministrazioni ed altri enti pubblici nazionali di diverso comparto. In entrambi i casi, il dipendente, acquisito l'assenso dell'amministrazione di destinazione, produce apposita istanza al Direttore amministrativo. Il nulla osta e' rilasciato con atto del Direttore amministrativo previo parere dei Direttori dei Dipartimenti per il personale di ricerca, tecnologo e tecnico. In tutti i casi, e' richiesto il parere del Direttore della Struttura interessata. 4. L'INAF pubblica con cadenza annuale l'elenco dei posti, riferiti al livello ed al profilo professionale che intende coprire nel corso dell'anno con tale forma di mobilita' esterna presso le proprie sedi di servizio. 5. Per la copertura dei posti di cui al precedente comma, devono essere previamente esperite le procedure di mobilita' interna. 6. Il trasferimento temporaneo all'estero del personale e' inteso come prestazione temporanea presso amministrazioni pubbliche internazionali e comunitarie, universita' straniere, centri, istituti o laboratori internazionali o stranieri, non riconducibile all'istituto della missione, secondo la normativa vigente in materia. Si attua su richiesta del dipendente secondo le procedure di cui al comma 3, e, per esigenze connesse al perseguimento dei fini istituzionali, previo il consenso dell'interessato. In ogni caso, l'assegnazione e' disposta con atto del Direttore amministrativo. 7. I criteri di valutazione delle domande di mobilita' e di trasferimento, a qualsiasi tipologia riferite, sono stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.