Articolo 23 - Mobilita' con le universita'

   1. Il personale di ricerca e i tecnologi in servizio presso l'INAF
   possono  assumere  incarichi di insegnamento a contratto presso le
   universita'    italiane   ed   estere,   in   materie   pertinenti
   all'attivita' di ricerca svolta all'interno dell'INAF.
   2. Il personale di ricerca in servizio presso l'INAF puo' svolgere
   attivita'   di   ricerca  presso  le  universita'  e  puo'  essere
   autorizzato  ad  assumere incarichi di direzione di Dipartimenti o
   centri di ricerca.
   3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate
   le  modalita'  di  assunzione  degli  incarichi  di  cui  al comma
   precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia.