Articolo 23 - Mobilita' con le universita' 1. Il personale di ricerca e i tecnologi in servizio presso l'INAF possono assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le universita' italiane ed estere, in materie pertinenti all'attivita' di ricerca svolta all'interno dell'INAF. 2. Il personale di ricerca in servizio presso l'INAF puo' svolgere attivita' di ricerca presso le universita' e puo' essere autorizzato ad assumere incarichi di direzione di Dipartimenti o centri di ricerca. 3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate le modalita' di assunzione degli incarichi di cui al comma precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia.