Articolo 24 - Flessibilita' e telelavoro

   1.  L'INAF  puo' disporre forme flessibili nell'organizzazione del
   lavoro  del  proprio  personale,  ivi compreso il telelavoro, allo
   scopo  di  razionalizzarne  le  attivita'  sulla base di specifici
   progetti,  a  norma  dell'articolo 4 comma 1 della legge 16 giugno
   1998  n.  191, secondo le modalita' organizzative disciplinate dal
   D.P.R.  8  marzo  1999,  n.  70  ed  alla  luce  delle  specifiche
   disposizioni  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro di
   comparto.
   2.   Il   Consiglio  di  Amministrazione,  previa  intesa  con  le
   organizzazioni   sindacali,  individua  con  apposita  delibera  i
   progetti  per  l'impiego flessibile delle risorse umane dell'INAF;
   tali  progetti  dovranno  individuare  le  attivita' ed i connessi
   obiettivi, le tipologie professionali da coinvolgere, le modalita'
   ed i tempi di effettuazione.