Articolo 24 - Flessibilita' e telelavoro 1. L'INAF puo' disporre forme flessibili nell'organizzazione del lavoro del proprio personale, ivi compreso il telelavoro, allo scopo di razionalizzarne le attivita' sulla base di specifici progetti, a norma dell'articolo 4 comma 1 della legge 16 giugno 1998 n. 191, secondo le modalita' organizzative disciplinate dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 ed alla luce delle specifiche disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto. 2. Il Consiglio di Amministrazione, previa intesa con le organizzazioni sindacali, individua con apposita delibera i progetti per l'impiego flessibile delle risorse umane dell'INAF; tali progetti dovranno individuare le attivita' ed i connessi obiettivi, le tipologie professionali da coinvolgere, le modalita' ed i tempi di effettuazione.