Articolo 26 - Formazione 1. La formazione professionale e' strumento indispensabile per l'aggiornamento e la crescita del personale in servizio e per l'inserimento del personale di nuova assunzione. 2. L'INAF si pone l'obiettivo dell'aggiornamento continuo del proprio personale di ricerca, tecnico e amministrativo mediante opportune iniziative a cio' finalizzate. 3. L'INAF, allo scopo di ottimizzare l'azione formativa, adattandola alle specifiche esigenze del personale, attua una verifica periodica del fabbisogno formativo del personale, nell'ambito della valutazione annuale complessiva dei progetti di ricerca e di sviluppo dell'INAF e delle attivita' di funzionamento e supporto. 4. La verifica, di cui al comma precedente, compiuta con strumenti differenziati, viene avviata e coordinata dal competente ufficio di diretta collaborazione al quale saranno affidate le attivita' di pianificazione e controllo, di cui all'articolo 23 del regolamento di organizzazione e funzionamento. 5. Le iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale sono attuate nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali in materia.