Articolo 26 - Formazione

   1.  La  formazione  professionale  e' strumento indispensabile per
   l'aggiornamento  e  la  crescita  del  personale in servizio e per
   l'inserimento del personale di nuova assunzione.
   2.  L'INAF  si  pone  l'obiettivo  dell'aggiornamento continuo del
   proprio  personale  di  ricerca, tecnico e amministrativo mediante
   opportune iniziative a cio' finalizzate.
   3.   L'INAF,   allo   scopo  di  ottimizzare  l'azione  formativa,
   adattandola  alle  specifiche  esigenze  del  personale, attua una
   verifica   periodica   del  fabbisogno  formativo  del  personale,
   nell'ambito  della valutazione annuale complessiva dei progetti di
   ricerca e di sviluppo dell'INAF e delle attivita' di funzionamento
   e supporto.
   4. La verifica, di cui al comma precedente, compiuta con strumenti
   differenziati,  viene  avviata e coordinata dal competente ufficio
   di  diretta  collaborazione al quale saranno affidate le attivita'
   di   pianificazione  e  controllo,  di  cui  all'articolo  23  del
   regolamento di organizzazione e funzionamento.
   5. Le iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale
   sono  attuate  nel  rispetto di quanto previsto dalle disposizioni
   legislative e contrattuali in materia.