Articolo 27 - igiene e sicurezza sul lavoro 1. L'INAF attua le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al Decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, e promuove misure ulteriori di prevenzione per gli aspetti non esplicitamente contemplati dalla normativa. 2. Le procedure di gestione della sicurezza sono indicate nei documenti di valutazione dei rischi che sono custoditi secondo il rispettivo livello di competenza presso la Sede Centrale e presso ciascuna Struttura di ricerca. 3. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza partecipano alle attivita' di gestione della sicurezza secondo le attribuzioni di cui al Titolo I - Capo V del Decreto legislativo n. 626/94 e successive modificazioni. 4. I dipendenti sono tenuti alla frequentazione dei corsi di informazione e formazione previsti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi e gestione emergenze, che possono essere erogati anche attraverso l'ausilio di strumenti multimediali destinati alla formazione con metodologia interattiva. 5. L'INAF assicura alle figure professionali della sicurezza la formazione e l'aggiornamento occorrenti per l'esercizio delle rispettive competenze e responsabilita'.