Articolo 27 - igiene e sicurezza sul lavoro

   1.  L'INAF attua le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza
   sul  lavoro  con particolare riferimento al Decreto legislativo n.
   626/94  e  successive  modifiche e integrazioni, e promuove misure
   ulteriori  di  prevenzione  per  gli  aspetti  non  esplicitamente
   contemplati dalla normativa.
   2.  Le  procedure  di  gestione  della sicurezza sono indicate nei
   documenti  di valutazione dei rischi che sono custoditi secondo il
   rispettivo  livello di competenza presso la Sede Centrale e presso
   ciascuna Struttura di ricerca.
   3.  I  rappresentanti  dei lavoratori per la sicurezza partecipano
   alle attivita' di gestione della sicurezza secondo le attribuzioni
   di  cui  al  Titolo I - Capo V del Decreto legislativo n. 626/94 e
   successive modificazioni.
   4.  I  dipendenti  sono  tenuti  alla  frequentazione dei corsi di
   informazione   e  formazione  previsti  in  materia  di  igiene  e
   sicurezza  sul  lavoro,  prevenzione incendi e gestione emergenze,
   che possono essere erogati anche attraverso l'ausilio di strumenti
   multimediali    destinati    alla   formazione   con   metodologia
   interattiva.
   5.  L'INAF  assicura  alle figure professionali della sicurezza la
   formazione  e  l'aggiornamento  occorrenti  per  l'esercizio delle
   rispettive competenze e responsabilita'.