Articolo 29 - Norme transitorie 1. Al personale in servizio presso l'INAF alla data di entrata in vigore del decreto di riordino appartenente alle qualifiche di astronomo ordinario, astronomo associato, ricercatore astronomo, e' riconosciuta la facolta' di optare per l'applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca. 2. Il diritto di opzione spetta, altresi', al personale assunto nelle stesse qualifiche prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a seguito di procedure di valutazione comparativa indette entro la data di entrata in vigore del decreto di riordino. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, il Direttore amministrativo, entro 60 giorni dall'approvazione della tabella di equiparazione prodotta in un apposito tavolo di contrattazione con le organizzazioni sindacali, concernente le corrispondenze tra l'ordinamento del personale astronomo, comprese le categorie attualmente ad esaurimento, e quello del comparto ricerca, invia a tutto il personale interessato apposita comunicazione con indicazione del termine entro il quale l'opzione deve essere esercitata. La comunicazione in forma scritta e' notificata agli interessati con il mezzo piu' idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento. Alla comunicazione eallegata la predetta tabella, una relazione esplicativa e un'ipotesi di inquadramento giuridico-economico individuale. 4. Il diritto di opzione, esercitato in forma scritta dal dipendente entro il termine indicato dal Direttore amministrativo nella notifica, e' irrevocabile. Il mancato esercizio del diritto di opzione comporta la conservazione dello stato giuridico ed economico in essere. 5. Il personale di ricerca risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure di valutazione comparativa espletate o in itinere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, puo' essere assunto dall'INAF, compatibilmente con la vigente normativa, nei profili e livelli professionali del comparto ricerca, come da tabella di equiparazione concordata con le organizzazioni sindacali. 6. Al personale che, pur avendo mantenuto la qualifica di astronomo associato e di ricercatore astronomo, intenda partecipare ad un pubblico concorso indetto dall'INAF secondo le nuove classificazioni di comparto, sono riconosciute le corrispondenze di categoria previste dal precedente comma 3. 7. I vincitori delle procedure di reclutamento e selezione di personale tecnico amministrativo indette dall'INAF entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, sono inquadrati provvisoriamente nei livelli e profili professionali del comparto universita', fino ad avvenuta approvazione delle tabelle di equiparazione concordate con le organizzazioni sindacali. 8. I contratti di lavoro a tempo determinato, i rapporti di lavoro a termine comunque denominati, le collaborazioni e i contratti di formazione retribuiti che risultino stipulati dall'INAF e dagli istituti del CNR alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad avere validita' e ne e' ammesso il rinnovo o la proroga nei casi consentiti dalla vigente normativa. 9. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 potra' avvenire solo a seguito di un'attenta analisi globale della situazione del personale a tempo determinato in servizio presso l'INAF, dopo avere individuato e posto in essere, previo confronto con le organizzazioni sindacali, le procedure per risanare le situazioni di precariato che potrebbero essere discriminate dall'attuazione del predetto articolo.