Articolo 29 - Norme transitorie

   1.  Al personale in servizio presso l'INAF alla data di entrata in
   vigore  del  decreto  di  riordino appartenente alle qualifiche di
   astronomo  ordinario,  astronomo associato, ricercatore astronomo,
   e'  riconosciuta  la  facolta'  di  optare  per l'applicazione del
   contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca.
   2.  Il  diritto  di opzione spetta, altresi', al personale assunto
   nelle  stesse qualifiche prima dell'entrata in vigore del presente
   regolamento,  a  seguito  di  procedure di valutazione comparativa
   indette  entro  la  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto di
   riordino.
   3.  Ai  fini  dell'esercizio  del diritto di opzione, il Direttore
   amministrativo, entro 60 giorni dall'approvazione della tabella di
   equiparazione prodotta in un apposito tavolo di contrattazione con
   le  organizzazioni  sindacali,  concernente  le corrispondenze tra
   l'ordinamento  del  personale  astronomo,  comprese  le  categorie
   attualmente ad esaurimento, e quello del comparto ricerca, invia a
   tutto   il   personale   interessato  apposita  comunicazione  con
   indicazione  del  termine  entro  il  quale  l'opzione deve essere
   esercitata.  La  comunicazione in forma scritta e' notificata agli
   interessati  con  il  mezzo  piu'  idoneo  a comprovare l'avvenuto
   ricevimento. Alla comunicazione eallegata la predetta tabella, una
   relazione    esplicativa    e    un'ipotesi    di    inquadramento
   giuridico-economico individuale.
   4.  Il  diritto  di  opzione,  esercitato  in  forma  scritta  dal
   dipendente  entro il termine indicato dal Direttore amministrativo
   nella  notifica, e' irrevocabile. Il mancato esercizio del diritto
   di  opzione  comporta  la  conservazione  dello stato giuridico ed
   economico in essere.
   5.  Il personale di ricerca risultato vincitore o idoneo a seguito
   di  procedure  di  valutazione  comparativa espletate o in itinere
   alla  data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento, puo'
   essere   assunto   dall'INAF,   compatibilmente   con  la  vigente
   normativa,  nei  profili  e  livelli  professionali  del  comparto
   ricerca,  come  da  tabella  di  equiparazione  concordata  con le
   organizzazioni sindacali.
   6.  Al  personale  che,  pur  avendo  mantenuto  la  qualifica  di
   astronomo   associato   e   di   ricercatore   astronomo,  intenda
   partecipare  ad  un pubblico concorso indetto dall'INAF secondo le
   nuove   classificazioni   di   comparto,   sono   riconosciute  le
   corrispondenze di categoria previste dal precedente comma 3.
   7.  I  vincitori  delle  procedure  di reclutamento e selezione di
   personale  tecnico  amministrativo indette dall'INAF entro la data
   di  entrata  in  vigore  del presente regolamento, sono inquadrati
   provvisoriamente  nei livelli e profili professionali del comparto
   universita',  fino  ad  avvenuta  approvazione  delle  tabelle  di
   equiparazione concordate con le organizzazioni sindacali.
   8. I contratti di lavoro a tempo determinato, i rapporti di lavoro
   a  termine comunque denominati, le collaborazioni e i contratti di
   formazione  retribuiti  che  risultino stipulati dall'INAF e dagli
   istituti  del  CNR  alla  data  di  entrata in vigore del presente
   regolamento,  continuano  ad  avere  validita'  e ne e' ammesso il
   rinnovo o la proroga nei casi consentiti dalla vigente normativa.
   9.  L'attuazione  delle disposizioni di cui all'articolo 12 potra'
   avvenire  solo  a  seguito  di  un'attenta  analisi  globale della
   situazione  del  personale  a tempo determinato in servizio presso
   l'INAF, dopo avere individuato e posto in essere, previo confronto
   con  le  organizzazioni  sindacali,  le  procedure per risanare le
   situazioni   di  precariato  che  potrebbero  essere  discriminate
   dall'attuazione del predetto articolo.