Articolo 6 - Principi generali 1. L'INAF determina in autonomia le assunzioni di personale nelle diverse tipologie contrattuali ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del decreto di riordino, con i vincoli derivanti dal programma triennale del fabbisogno del personale e dai suoi aggiornamenti. Il programma triennale e i suoi relativi aggiornamenti sono trasmessi al Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, al Ministero dell'Economia e Finanze e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del decreto di riordino 2. Le procedure di selezione e reclutamento sono indette a livello nazionale e regolate con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni previste nel presente regolamento. 3. L'assunzione di personale a tempo indeterminato avviene, in relazione al fabbisogno programmato, secondo le seguenti modalita': a) per selezione pubblica, con svolgimento di prove volte all'accertamento del possesso di idonei requisiti professionali; b) per chiamata diretta dalle liste di collocamento ai sensi della legge 59/97, anche in relazione alle categorie di personale di cui alla legge 68/99; c) attraverso le procedure di trasferimento previste dalla normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni, di cui al successivo articolo 22. 4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto di riordino e nel rispetto del piano triennale di fabbisogno del personale e dei suoi aggiornamenti annuali, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, autorizza l'assunzione per chiamata diretta al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, di figure italiane e straniere di altissima qualificazione scientifica, per far fronte a particolari e motivate esigenze istituzionali. 5. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati dal Direttore amministrativo.