Articolo 6 - Principi generali

   1.  L'INAF determina in autonomia le assunzioni di personale nelle
diverse tipologie contrattuali ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del
decreto  di riordino, con i vincoli derivanti dal programma triennale
del  fabbisogno  del personale e dai suoi aggiornamenti. Il programma
triennale e i suoi relativi aggiornamenti sono trasmessi al Ministero
dell'Istruzione,  Universita' e Ricerca, al Ministero dell'Economia e
Finanze  e  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, ai sensi
dell'articolo 15 comma 2 del decreto di riordino
   2. Le procedure di selezione e reclutamento sono indette a livello
nazionale   e   regolate  con  apposita  delibera  del  Consiglio  di
Amministrazione,   nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  delle
disposizioni previste nel presente regolamento.
   3.  L'assunzione  di  personale  a tempo indeterminato avviene, in
relazione al fabbisogno programmato, secondo le seguenti modalita':
a) per   selezione   pubblica,   con   svolgimento   di  prove  volte
   all'accertamento del possesso di idonei requisiti professionali;
b) per  chiamata  diretta  dalle liste di collocamento ai sensi della
   legge 59/97, anche in relazione alle categorie di personale di cui
   alla legge 68/99;
c) attraverso  le procedure di trasferimento previste dalla normativa
   vigente  per  il personale delle pubbliche amministrazioni, di cui
   al successivo articolo 22.

   4.  Ai  sensi  dell'articolo 19, comma 4 del decreto di riordino e
nel  rispetto  del  piano triennale di fabbisogno del personale e dei
suoi  aggiornamenti  annuali,  il  Consiglio  di  Amministrazione, su
proposta  del Presidente, autorizza l'assunzione per chiamata diretta
al  massimo  livello contrattuale del personale di ricerca, di figure
italiane e straniere di altissima qualificazione scientifica, per far
fronte a particolari e motivate esigenze istituzionali.
   5.  I  contratti  di  cui  al presente articolo sono stipulati dal
Direttore amministrativo.