Articolo 7
   Procedure di reclutamento del personale ricercatore e tecnologo

   1.  Il  Consiglio di Amministrazione con propria delibera adottata
nel  rispetto  della normativa vigente per il personale ricercatore e
tecnologo  e  in  funzione  delle  attivita' e degli obiettivi tipici
delle posizioni da ricoprire, definisce:
a) le modalita' generali di svolgimento dei concorsi per l'assunzione
   ai diversi livelli;
b) i  criteri  per  la composizione e la formazione delle commissioni
   giudicatrici  costituite  da  un  massimo  di  cinque membri. Tali
   commissioni  saranno presiedute da dirigenti di ricerca, astronomi
   ordinari  o  dirigenti  tecnologi  dell'INAF, ovvero da professori
   universitari ordinari con comprovata esperienza internazionale;
c) i requisiti di ammissione alle prove concorsuali;
d) le  modalita'  di accoglimento di domande provenienti da candidati
   comunitari e extra comunitari.

   2.  I  bandi  di  concorso  sono  emanati  per aree scientifiche o
settori  tecnologici  di  cui  al precedente articolo 3, con atto del
Direttore   amministrativo,   previa   delibera   del   Consiglio  di
Amministrazione.
   3.   Le  commissioni  giudicatrici  sono  nominate  con  atto  del
Direttore amministrativo su proposta del Presidente, nel rispetto dei
criteri   di  cui  al  precedente  comma  1  lett.  b).  Le  relative
designazioni  possono  essere  fatte  utilizzando  anche  un  albo di
esperti  costituito  secondo modalita' definite con apposita delibera
del Consiglio di Amministrazione.