Articolo 7 Procedure di reclutamento del personale ricercatore e tecnologo 1. Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera adottata nel rispetto della normativa vigente per il personale ricercatore e tecnologo e in funzione delle attivita' e degli obiettivi tipici delle posizioni da ricoprire, definisce: a) le modalita' generali di svolgimento dei concorsi per l'assunzione ai diversi livelli; b) i criteri per la composizione e la formazione delle commissioni giudicatrici costituite da un massimo di cinque membri. Tali commissioni saranno presiedute da dirigenti di ricerca, astronomi ordinari o dirigenti tecnologi dell'INAF, ovvero da professori universitari ordinari con comprovata esperienza internazionale; c) i requisiti di ammissione alle prove concorsuali; d) le modalita' di accoglimento di domande provenienti da candidati comunitari e extra comunitari. 2. I bandi di concorso sono emanati per aree scientifiche o settori tecnologici di cui al precedente articolo 3, con atto del Direttore amministrativo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. 3. Le commissioni giudicatrici sono nominate con atto del Direttore amministrativo su proposta del Presidente, nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma 1 lett. b). Le relative designazioni possono essere fatte utilizzando anche un albo di esperti costituito secondo modalita' definite con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.