Articolo 8 Procedure di reclutamento del personale dal IX al IV livello 1. Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera adottata nel rispetto della normativa vigente per il personale dal IV al IX livello e in finzione delle attivita' e degli obiettivi delle posizioni da ricoprire, definisce: a) le modalita' generali di svolgimento dei concorsi per l'assunzione ai diversi livelli; b) i criteri per la composizione e la formazione delle commissioni giudicatrici costituite da tre membri. Limitatamente ai profili tecnici, le commissioni possono essere presiedute da personale di livello non inferiore a primo ricercatore, primo tecnologo, o astronomo associato; c) i requisiti di ammissione alle prove concorsuali; d) le modalita' di accoglimento di domande provenienti da candidati comunitari e extra comunitari. 2. I bandi di concorso sono emanati con atto del Direttore amministrativo, nel rispetto dei criteri di cui al comma precedente. 3. Le commissioni giudicatrici sono nominate con atto del Direttore amministrativo, sentito il Presidente, nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma 1 lett. b).