Articolo 8
    Procedure di reclutamento del personale dal IX al IV livello

   1.  Il  Consiglio di Amministrazione con propria delibera adottata
nel  rispetto  della  normativa vigente per il personale dal IV al IX
livello  e  in  finzione  delle  attivita'  e  degli  obiettivi delle
posizioni da ricoprire, definisce:
a) le modalita' generali di svolgimento dei concorsi per l'assunzione
   ai diversi livelli;
b) i  criteri  per  la composizione e la formazione delle commissioni
   giudicatrici  costituite  da  tre membri. Limitatamente ai profili
   tecnici,  le commissioni possono essere presiedute da personale di
   livello  non  inferiore  a  primo  ricercatore, primo tecnologo, o
   astronomo associato;
c) i requisiti di ammissione alle prove concorsuali;
d) le  modalita'  di accoglimento di domande provenienti da candidati
   comunitari e extra comunitari.

   2.  I  bandi  di  concorso  sono  emanati  con  atto del Direttore
amministrativo, nel rispetto dei criteri di cui al comma precedente.
   3.   Le  commissioni  giudicatrici  sono  nominate  con  atto  del
Direttore  amministrativo,  sentito  il  Presidente, nel rispetto dei
criteri di cui al precedente comma 1 lett. b).