Articolo 9 - Principi generali

   1.   L'INAF   puo'  assumere  per  specifici  progetti,  personale
ricercatore,  tecnologo, tecnico e amministrativo a tempo determinato
nel   rispetto   della   programmazione   triennale,  secondo  limiti
percentuali  definiti  dal  Consiglio  di Amministrazione, sentite le
Organizzazioni Sindacali e nel rispetto della normativa vigente e dei
contratti collettivi di lavoro.
   2. L'assunzione puo' avvenire:
a) per  tutte le tipologie di personale, attraverso concorso pubblico
   secondo  quanto  previsto  agli  articoli  6,  7  e 8 del presente
   regolamento.  Le  relative  commissioni  sono  costituite  da  tre
   membri.  Per  le  esigenze della sede centrale, i componenti delle
   commissioni  sono  nominati  dai  Direttori dei Dipartimenti o dal
   Direttore amministrativo per la parte di propria competenza, e per
   le  esigenze  delle  sedi  locali  dal  Direttore  della Struttura
   interessata,  sentito  il  responsabile del progetto, il Direttore
   Amministrativo  per  la  sede centrale o il Direttore di Struttura
   per la sede locale provvedono alla stipula del contratto.
b) per  i  ricercatori e i tecnologi, anche per chiamata diretta, nel
   rispetto  di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5 del decreto
   di   riordino,  con  atto  del  Presidente  sentito  il  Consiglio
   scientifico e il Direttore del Dipartimento competente. In caso di
   assunzione  per  chiamata  diretta, l'eventuale integrazione sara'
   corrisposta  nel  rispetto  dei criteri e dei limiti stabiliti dal
   Consiglio di amministrazione