Articolo 9 - Principi generali 1. L'INAF puo' assumere per specifici progetti, personale ricercatore, tecnologo, tecnico e amministrativo a tempo determinato nel rispetto della programmazione triennale, secondo limiti percentuali definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali e nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro. 2. L'assunzione puo' avvenire: a) per tutte le tipologie di personale, attraverso concorso pubblico secondo quanto previsto agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento. Le relative commissioni sono costituite da tre membri. Per le esigenze della sede centrale, i componenti delle commissioni sono nominati dai Direttori dei Dipartimenti o dal Direttore amministrativo per la parte di propria competenza, e per le esigenze delle sedi locali dal Direttore della Struttura interessata, sentito il responsabile del progetto, il Direttore Amministrativo per la sede centrale o il Direttore di Struttura per la sede locale provvedono alla stipula del contratto. b) per i ricercatori e i tecnologi, anche per chiamata diretta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5 del decreto di riordino, con atto del Presidente sentito il Consiglio scientifico e il Direttore del Dipartimento competente. In caso di assunzione per chiamata diretta, l'eventuale integrazione sara' corrisposta nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione