Art. 10.
                          Scommesse singole

  1.  Singola  e'  la  scommessa  avente per oggetto la vittoria o il
piazzamento di uno dei partenti di una corsa.
  2.  La  scommessa  singola  sul  vincente ha per oggetto il cavallo
classificato  primo  nell'ordine  di arrivo di una corsa in cui siano
dichiarati  partenti  almeno  due  cavalli, non legati da rapporto di
scuderia, a norma dell'art. 7.
  3. Se in una corsa un cavallo in rapporto di scuderia si classifica
al  primo posto, sono considerate vincenti anche le scommesse singole
sul  vincente  effettuate sugli altri cavalli in rapporto di scuderia
con il cavallo vincente.
  4.  La  scommessa  singola  sul  piazzato ha per oggetto il cavallo
classificato nell'ordine di arrivo:
    primo  o  secondo  nelle corse in cui risultano partenti ai sensi
dell'art. 4 non meno di quattro e non piu' di sette cavalli;
    primo,  secondo  o terzo nelle corse in cui risultano partenti ai
sensi dell'art. 4 non meno di otto cavalli.
  5.   La  scommessa  singola  sul  piazzato  effettuata  presso  gli
allibratori ha per oggetto il cavallo classificato:
    primo  o  secondo  nelle  corse  in cui, al momento dell'apertura
dell'accettazione,  risultano partenti non meno di quattro e non piu'
di sette cavalli;
    primo,   secondo   o   terzo  nelle  corse  in  cui,  al  momento
dell'apertura  dell'accettazione  delle scommesse, risultano partenti
non meno di otto cavalli.
  6. Agli effetti della scommessa singola sul piazzato non rilevano i
rapporti di scuderia.