Art. 31. Corse annullate o rinviate 1. Qualora una corsa sia annullata, rinviata a dopo l'ultima della giornata o ad altro giorno, tutte le scommesse sono rimborsate. 2. Le scommesse multiple a quota fissa comprendenti un cavallo della corsa in questione sono nulle per tale termine e valide per i rimanenti termini. 3. Se una corsa e' interrotta durante il suo svolgimento ed e' immediatamente ripetuta, nessuna scommessa e' rimborsata, anche se uno o piu' cavalli non dovessero ripresentarsi all'atto della ripetizione della corsa.