Art. 31.
                     Corse annullate o rinviate

  1.  Qualora una corsa sia annullata, rinviata a dopo l'ultima della
giornata o ad altro giorno, tutte le scommesse sono rimborsate.
  2.  Le  scommesse  multiple  a  quota fissa comprendenti un cavallo
della  corsa  in questione sono nulle per tale termine e valide per i
rimanenti termini.
  3.  Se  una  corsa  e'  interrotta durante il suo svolgimento ed e'
immediatamente  ripetuta,  nessuna  scommessa e' rimborsata, anche se
uno  o  piu'  cavalli  non  dovessero  ripresentarsi  all'atto  della
ripetizione della corsa.