IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 2 dicembre 2002, 9 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 7 luglio 2004, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.1.», con decreto del 28 gennaio 1999, e' stata prorogata fino al 20 dicembre 2004; Considerato che la Coop. Agricola Castelluccio a r.l. ha comunicato con nota 13 novembre 2001 di non voler rinnovare la designazione di «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.1.» ad organismo di controllo per la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» indicando in suo luogo l'organismo di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana per l'agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29; Considerato che, poiche' il predetto soggetto risulterebbe rappresentare soltanto una ridotta percentuale della produzione certificata a IGP, questo Ministero ha ritenuto di dover acquisire il parere delle regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»; Considerato che questo Ministero con nota del 19 novembre 2002, numero di protocollo n. 66210 ha invitato le regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» a voler raccogliere la volonta' dei singoli agricoltori in merito alla determinazione dell'organismo che dovra' operare il controllo e la certificazione della IGP «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente, la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, gia' prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 2 dicembre 2002, 9 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 7 luglio 2004, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 dicembre 2004.