Art. 4.

    1.  Restano  ferme le ulteriori statuizioni contenute nel decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successivi aggiornamenti e nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, e
successivi aggiornamenti.
      Roma, 23 novembre 2004
                                          p. Il Presidente: La Loggia