Art. 4. 1. Restano ferme le ulteriori statuizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successivi aggiornamenti e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, e successivi aggiornamenti. Roma, 23 novembre 2004 p. Il Presidente: La Loggia