Art. 11.

                        Validazione dei dati

  1.  Ai  fini  della  presente  direttiva,  si  intendono  validati,
ancorche'   suscettibili   di  successive  modifiche  in  rapporto  a
possibili  correzioni  o  integrazioni,  i  dati  personali allorche'
abbiano  superato i necessari controlli di accuratezza, affidabilita'
ed adeguatezza. Tale eventualita' e' espressamete menzionata all'atto
della  trasmissione unitamente alla data alla quale, presumibilmente,
il dato risultera' aggiornato.