Art. 11. Validazione dei dati 1. Ai fini della presente direttiva, si intendono validati, ancorche' suscettibili di successive modifiche in rapporto a possibili correzioni o integrazioni, i dati personali allorche' abbiano superato i necessari controlli di accuratezza, affidabilita' ed adeguatezza. Tale eventualita' e' espressamete menzionata all'atto della trasmissione unitamente alla data alla quale, presumibilmente, il dato risultera' aggiornato.