Art. 2.

                             Definizioni

  1. Ai fini della presente direttiva, conformemente alle definizioni
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si intende per:
    «trattamento»,  qualunque  operazione  o complesso di operazioni,
effettuati   anche   senza   l'ausilio   di   strumenti  elettronici,
concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,  l'organizzazione,  la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione,      l'estrazione,      il      raffronto,     l'utilizzo,
l'interconnessione,  il  blocco,  la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione  e  la  distruzione di dati, anche se non registrati in
una banca dati;
    «dato  personale»,  qualunque  informazione  relativa  a  persona
fisica,  persona  giuridica,  ente  od  associazione,  identificati o
identificabili,   anche   indirettamente,   mediante   riferimento  a
qualsiasi   altra   informazione,   ivi   compreso   un   numero   di
identificazione personale;
    «dati   identificativi»,   i   dati   personali   che  permettono
l'identificazione diretta dell'interessato;
    «dati  sensibili»,  i  dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale  ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere,  le  opinioni  politiche,  l'adesione  a  partiti, sindacati,
associazioni  od  organizzazioni  a  carattere religioso, filosofico,
politico  o  sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
    «dati   giudiziari»,   i   dati   personali   idonei  a  rivelare
provvedimenti  di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r)
a  u),  del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n.  313,  in  materia  di  casellario  giudiziale,  di anagrafe delle
sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei relativi carichi
pendenti,  o  la  qualita'  di  imputato o di indagato ai sensi degli
articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
    «titolare»  la  persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine
alle  finalita',  alle  modalita' del trattamento di dati personali e
agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
    «responsabile»,  la  persona  fisica,  la  persona  giuridica, la
pubblica  amministrazione  e  qualsiasi  altro  ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
    «incaricati»,   le   persone   fisiche   autorizzate  a  compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
    «comunicazione»,  il  dare  conoscenza dei dati personali a uno o
piu'    soggetti    determinati    diversi    dall'interessato,   dal
rappresentante   del   titolare   nel  territorio  dello  Stato,  dal
responsabile  e  dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione.
  2. Agli effetti della presente direttiva si intende, inoltre, per:
    «trattamento   per   scopi   statistici»,  qualsiasi  trattamento
effettuato  per  finalita'  di  indagine  statistica o di produzione,
conservazione  e diffusione di risultati statistici, anche a mezzo di
sistemi informativi statistici;
  «risultato  statistico», l'informazione ottenuta con il trattamento
di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
    «unita'   statistica»,  l'entita'  alla  quale  sono  riferiti  o
riferibili i dati trattati;
    «rilevazione»,    processo   finalizzato   alla   produzione   di
informazioni  statistiche  da  parte  dell'ente titolare, consistente
nella  raccolta  di  dati  direttamente presso imprese, istituzioni e
persone  fisiche oppure attraverso documenti amministrativi e/o fonti
organizzate pubbliche e private (registri, archivi, basi di dati);
    «elaborazione»,   processo   finalizzato   alla   produzione   di
informazioni statistiche da parte dell'ente titolare, consistente nel
trattamento di dati statistici derivanti da precedenti rilevazioni od
elaborazioni  dello  stesso  o  di altri soggetti, ovvero di dati cui
l'ente dispone in ragione della sua attivita' istituzionale;
    «studio  progettuale», attivita' di analisi e ricerca finalizzata
all'impianto, ristrutturazione o miglioramento di uno o piu' processi
di  produzione statistica, all'impianto di sistemi informativi e allo
sviluppo di strumenti generalizzati per l'attivita' statistica;
    «enti  ed uffici di statistica del Sistema statistico nazionale»,
rispettivamente,  gli  enti  ed  organismi  pubblici  di informazione
statistica  di  cui  all'art.  2,  comma 1,  lettera  h), del decreto
legislativo  6 settembre  1989,  n.  322  e  gli uffici di statistica
costituiti ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 322/1989.