Art. 3. Comunicazione di dati personali per l'attuazione del Programma statistico nazionale 1. Ciascun ente o ufficio di statistica facente parte del Sistema statistico nazionale e' tenuto a fornire ad altro ente o ufficio di statistica del Sistema, che ne faccia richiesta in ragione delle necessita' connesse all'esecuzione di rilevazioni, elaborazioni e studi progettuali compresi nel Programma statistico nazionale, i dati personali, privi di dati identificativi: a) raccolti dallo stesso ente o ufficio di statistica per finalita' statistiche; b) relativi all'amministrazione o ente di appartenenza ovvero da questi detenuti in ragione della propria attivita' istituzionale. 2. La comunicazione di dati di cui al presente articolo deve avvenire nei limiti stabiliti nel Programma statistico nazionale.