Art. 4.

Comunicazione  di dati personali per il perseguimento delle finalita'
               istituzionali del soggetto richiedente

  1.  Gli  enti  e gli uffici di statistica facenti parte del Sistema
statistico  nazionale  possono richiedere ad altro ente o ufficio del
Sistema,  per  esigenze statistiche concernenti l'ambito territoriale
dell'amministrazione  o  ente di appartenenza o direttamente connesse
all'attivita'  istituzionale dello stesso, i dati personali, privi di
dati identificativi:
    a) raccolti  dallo  stesso  ente  o  ufficio  di  statistica  per
finalita'   statistiche.  Qualora  i  dati  derivino  da  trattamenti
effettuati  da  piu'  soggetti  titolari  in attuazione del Programma
statistico   nazionale,  la  richiesta  deve  essere  indirizzata  al
soggetto che originariamente ha raccolto i dati;
    b) relativi  all'amministrazione o ente di appartenenza ovvero da
questi  detenuti in ragione della propria attivita' istituzionale. La
comunicazione  di  tali dati, quando non sia prevista da una norma di
legge  o di regolamento, deve avvenire nel rispetto dei presupposti e
dei limiti stabiliti all'art. 19 del decreto legislativo n. 196/2003.
  2.  Ai  fini  della  verifica  del  rispetto dei principi stabiliti
all'art.  8,  comma 1, del Codice di deontologia e di buona condotta,
l'ente o ufficio richiedente dichiara che il trattamento per il quale
i dati sono richiesti e' strumentale al perseguimento delle finalita'
istituzionali  dell'amministrazione  o  ente  di appartenenza e che i
dati  sono  pertinenti e non eccedenti rispetto agli scopi statistici
del trattamento.