Art. 4. Comunicazione di dati personali per il perseguimento delle finalita' istituzionali del soggetto richiedente 1. Gli enti e gli uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale possono richiedere ad altro ente o ufficio del Sistema, per esigenze statistiche concernenti l'ambito territoriale dell'amministrazione o ente di appartenenza o direttamente connesse all'attivita' istituzionale dello stesso, i dati personali, privi di dati identificativi: a) raccolti dallo stesso ente o ufficio di statistica per finalita' statistiche. Qualora i dati derivino da trattamenti effettuati da piu' soggetti titolari in attuazione del Programma statistico nazionale, la richiesta deve essere indirizzata al soggetto che originariamente ha raccolto i dati; b) relativi all'amministrazione o ente di appartenenza ovvero da questi detenuti in ragione della propria attivita' istituzionale. La comunicazione di tali dati, quando non sia prevista da una norma di legge o di regolamento, deve avvenire nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti all'art. 19 del decreto legislativo n. 196/2003. 2. Ai fini della verifica del rispetto dei principi stabiliti all'art. 8, comma 1, del Codice di deontologia e di buona condotta, l'ente o ufficio richiedente dichiara che il trattamento per il quale i dati sono richiesti e' strumentale al perseguimento delle finalita' istituzionali dell'amministrazione o ente di appartenenza e che i dati sono pertinenti e non eccedenti rispetto agli scopi statistici del trattamento.