Art. 5. Comunicazione dei dati identificativi 1. La comunicazione anche dei dati identificativi delle unita' statistiche, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Codice di deontologia e di buona condotta, e' consentita: a) per l'attuazione del Programma statistico nazionale, se espressamente prevista nel Programma e nei limiti da questo stabiliti; b) per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 4 e nei limiti di cui al medesimo articolo, sempre che il richiedente dichiari che non sia possibile raggiungere lo stesso risultato statistico attraverso il trattamento di dati personali privi di dati identificativi e che i dati richiesti sono pertinenti e strettamente necessari per il perseguimento delle finalita' esplicitate nella richiesta.