Art. 5.

                Comunicazione dei dati identificativi

  1.  La  comunicazione  anche  dei  dati identificativi delle unita'
statistiche, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Codice di deontologia
e di buona condotta, e' consentita:
    a) per   l'attuazione  del  Programma  statistico  nazionale,  se
espressamente   prevista   nel  Programma  e  nei  limiti  da  questo
stabiliti;
    b) per  il  perseguimento delle finalita' di cui all'art. 4 e nei
limiti  di  cui  al  medesimo  articolo,  sempre  che  il richiedente
dichiari  che  non  sia  possibile  raggiungere  lo  stesso risultato
statistico  attraverso il trattamento di dati personali privi di dati
identificativi  e che i dati richiesti sono pertinenti e strettamente
necessari  per  il  perseguimento  delle  finalita' esplicitate nella
richiesta.