Art. 6. Comunicazione di dati sensibili e giudiziari 1. Gli enti e gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale possono richiedere ad altro ente o ufficio del Sistema i dati sensibili e giudiziari necessari: a) per l'esecuzione di rilevazioni, elaborazioni o studi progettuali inclusi nel Programma statistico nazionale; b) per l'esecuzione di trattamenti statistici strumentali alle finalita' istituzionali del soggetto richiedente. A tal fine, l'ente o ufficio richiedente verifica che i dati oggetto di richiesta e le operazioni che con essi si intendono eseguire, laddove non specificati da espressa disposizione legislativa, siano stati identificati e resi pubblici dalla stessa amministrazione o ente di appartenenza con atto di natura regolamentare adottato al sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 196/2003. Gli esiti della suddetta verifica devono essere espressamente richiamati nella motivazione della richiesta. 2. Se la richiesta di dati di cui al presente articolo proviene dall'ufficio di statistica di un soggetto privato che partecipa al Sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125 si osservano le disposizioni di cui all'art. 5 del Codice di deontologia e di buona condotta.