Art. 6.

            Comunicazione di dati sensibili e giudiziari

  1.  Gli  enti  e  gli  uffici  di statistica del Sistema statistico
nazionale  possono  richiedere  ad altro ente o ufficio del Sistema i
dati sensibili e giudiziari necessari:
    a) per   l'esecuzione   di   rilevazioni,  elaborazioni  o  studi
progettuali inclusi nel Programma statistico nazionale;
    b) per  l'esecuzione  di  trattamenti statistici strumentali alle
finalita'  istituzionali del soggetto richiedente. A tal fine, l'ente
o  ufficio  richiedente verifica che i dati oggetto di richiesta e le
operazioni   che   con   essi  si  intendono  eseguire,  laddove  non
specificati   da   espressa  disposizione  legislativa,  siano  stati
identificati  e  resi pubblici dalla stessa amministrazione o ente di
appartenenza  con  atto di natura regolamentare adottato al sensi dei
commi  2  e  3  dell'art. 20 del decreto legislativo n. 196/2003. Gli
esiti  della suddetta verifica devono essere espressamente richiamati
nella motivazione della richiesta.
  2.  Se  la  richiesta  di dati di cui al presente articolo proviene
dall'ufficio  di  statistica  di un soggetto privato che partecipa al
Sistema  statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n.
125  si  osservano  le  disposizioni  di cui all'art. 5 del Codice di
deontologia e di buona condotta.