Art. 7.

    Verfica della pertinenza, non eccedenza e stretta necessita'

  1. Nell'ipotesi di comunicazione di dati di cui agli articoli 3, 5,
comma  1,  lettera  a), e 6, comma 1, lettera a), l'ente o ufficio di
statistica  tenuto  alla  comunicazione verifica la conformita' della
richiesta  con  quanto  previsto  dal  Programma statistico nazionale
relativamente  alla  specifica  rilevazione,  elaborazione  o  studio
progettuale.
  2.  Nell'ipotesi  di comunicazione di dati di cui agli articoli 4 e
5,  comma  1, lettera b), l'ente o ufficio di statistica destinatario
della  richiesta verifica che il trattamento per scopi statistici per
il  quale  i  dati  sono richiesti sia pertinente rispetto all'ambito
territoriale  e  istituzionale  del soggetto richiedente. La verifica
deve  ispirarsi ai criteri della ragionevolezza, della collaborazione
e della non discriminazione.
  3.  Nell'ipotesi  di comunicazione di dati di cui all'art. 6, comma
1,  lettera  b),  l'ente  o  ufficio di statistica destinatario della
richiesta  verifica  la conformita' della stessa con quanto stabilito
dalla  disposizione  di legge o dall'atto di natura regolamentare, di
cui  all'art.  20 del decreto legislativo n. 196/2003, richiamato dal
soggetto richiedente.
  4.  In  presenza  di controverse valutazioni, ciascuno dei soggetti
coinvolti  puo'  chiedere il parere della Commissione per la garanzia
dell'informazione statistica.