Art. 7. Verfica della pertinenza, non eccedenza e stretta necessita' 1. Nell'ipotesi di comunicazione di dati di cui agli articoli 3, 5, comma 1, lettera a), e 6, comma 1, lettera a), l'ente o ufficio di statistica tenuto alla comunicazione verifica la conformita' della richiesta con quanto previsto dal Programma statistico nazionale relativamente alla specifica rilevazione, elaborazione o studio progettuale. 2. Nell'ipotesi di comunicazione di dati di cui agli articoli 4 e 5, comma 1, lettera b), l'ente o ufficio di statistica destinatario della richiesta verifica che il trattamento per scopi statistici per il quale i dati sono richiesti sia pertinente rispetto all'ambito territoriale e istituzionale del soggetto richiedente. La verifica deve ispirarsi ai criteri della ragionevolezza, della collaborazione e della non discriminazione. 3. Nell'ipotesi di comunicazione di dati di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), l'ente o ufficio di statistica destinatario della richiesta verifica la conformita' della stessa con quanto stabilito dalla disposizione di legge o dall'atto di natura regolamentare, di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 196/2003, richiamato dal soggetto richiedente. 4. In presenza di controverse valutazioni, ciascuno dei soggetti coinvolti puo' chiedere il parere della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.