Art. 8.

                             Informativa

  1. Nell'ipotesi di comunicazione di dati relativi a soggetti terzi,
qualora  al  momento  della  raccolta  non  sia  stata  rappresentata
all'interessato nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 13 del
decreto   legislativo   n.   196/2003  l'eventualita'  di  successivi
trattamenti  per  fini  statistici  nell'ambito  del Sistan, l'ente o
ufficio  destinatario  della  richiesta  fornisce all'interessato una
specifica informativa integrativa.
  2.   Qualora  fornire  l'informativa  direttamente  all'interessato
richieda  uno  sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, la
stessa  si considera resa se il trattamento e' compreso nel Programma
statistico  nazionale  o  e'  oggetto di idonee forme di pubblicita',
secondo   quanto   disposto  all'art.  6,  comma  2,  del  Codice  di
deontologia e di buona condotta.
  3.  L'ente  o  ufficio cui sono richiesti i dati e l'ente o ufficio
richiedente  possono  concordare  un'informativa congiunta da rendere
all'interessato  in occasione dell'avvio del trattamento per il quali
i dati sono richiesti. Le spese per l'informativa sono comunque poste
a carico dell'ente o ufficio che richiede i dati.