Art. 8. Informativa 1. Nell'ipotesi di comunicazione di dati relativi a soggetti terzi, qualora al momento della raccolta non sia stata rappresentata all'interessato nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 l'eventualita' di successivi trattamenti per fini statistici nell'ambito del Sistan, l'ente o ufficio destinatario della richiesta fornisce all'interessato una specifica informativa integrativa. 2. Qualora fornire l'informativa direttamente all'interessato richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, la stessa si considera resa se il trattamento e' compreso nel Programma statistico nazionale o e' oggetto di idonee forme di pubblicita', secondo quanto disposto all'art. 6, comma 2, del Codice di deontologia e di buona condotta. 3. L'ente o ufficio cui sono richiesti i dati e l'ente o ufficio richiedente possono concordare un'informativa congiunta da rendere all'interessato in occasione dell'avvio del trattamento per il quali i dati sono richiesti. Le spese per l'informativa sono comunque poste a carico dell'ente o ufficio che richiede i dati.