(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

MODIFICHE   AL  REGOLAMENTO  n.  2/2000  CONCERNENTE  IL  TRATTAMENTO
GIURIDICO  ED  ECONOMICO  DEL PERSONALE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI

    Nel  comma  6,  secondo  periodo,  dell'art.  14  le  parole: «le
seicento  ore annue» sono sostituite dalle seguenti: «il limite annuo
definito  ai  sensi  del  decreto  legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e
successive modificazioni.».
    Nell'art. 27, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
    «2-bis.  Al  personale  assunto  nel  ruolo organico a seguito di
superamento  di  concorso pubblico bandito per il livello retributivo
iniziale  di  ciascuna  area, ovvero trasferito nel ruolo organico ai
sensi  dell'art.  30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive  modificazioni,  collocato al livello retributivo iniziale
di  ciascuna area, l'Autorita' puo' attribuire sino a nove scatti, in
relazione all'esperienza lavorativa maturata, ai titoli professionali
e  di studio, alle eventuali pubblicazioni scientifiche in materie di
interesse  dell'Autorita', nonche' al voto di laurea o di diploma e a
ogni   altro  elemento  valutabile.  I  criteri  e  le  modalita'  di
applicazione  della  presente  disposizione, anche con riferimento al
personale di cui all'art. 182 del Codice in materia di protezione dei
dati   personali,   sono  definiti  dall'Autorita'  d'intesa  con  le
organizzazioni sindacali.».
    Il comma 2 dell'art. 32 e' sostituito dal seguente:
    «2.  Il  personale dirigente e' valutato ogni anno. Nei primi due
anni  dall'inquadramento  nel ruolo organico con cadenza annuale, nel
mese   di  luglio,  ha  luogo  un  procedimento  di  valutazione  per
l'attribuzione  di  progressioni  sino  ad  un massimo di tre scatti.
Successivamente,  con  cadenza  biennale, ha luogo un procedimento di
valutazione  limitato  al 50% del personale dirigente in servizio per
l'attribuzione  di sino a tre scatti. Le progressioni sono conferite,
ai   fini  normativi  ed  economici,  con  decorrenza  dal  1° agosto
successivo  nei  limiti  delle disponibilita' di bilancio. In sede di
prima  applicazione  del presente comma, le modalita' di assegnazione
delle  progressioni  al  personale gia' in servizio e a quello di cui
all'art. 182 del Codice in materia di protezione dei dati personali e
le  relative  decorrenze sono definiti dall'Autorita' d'intesa con le
organizzazioni sindacali.».
    Il comma 2 dell'art. 39 e' sostituito dal seguente:
    «2.  Il  personale direttivo e' valutato ogni anno. Nei primi due
anni  dall'inquadramento  nel ruolo organico con cadenza annuale, nel
mese   di  luglio,  ha  luogo  un  procedimento  di  valutazione  per
l'attribuzione  di  progressioni  sino  ad  un massimo di tre scatti.
Successivamente,  con  cadenza  biennale, ha luogo un procedimento di
valutazione  limitato  al 50% del personale direttivo in servizio per
l'attribuzione  di sino a tre scatti. Le progressioni sono conferite,
ai   fini  normativi  ed  economici,  con  decorrenza  dal  1° agosto
successivo  nei  limiti  delle disponibilita' di bilancio. In sede di
prima  applicazione  del presente comma, le modalita' di assegnazione
delle  progressioni  al  personale gia' in servizio e a quello di cui
all'art. 182 del Codice in materia di protezione dei dati personali e
le  relative  decorrenze sono definiti dall'Autorita' d'intesa con le
organizzazioni sindacali.».
    All'art. 46 sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Nei  primi  due anni dall'inquadramento nel ruolo organico
del  personale operativo con cadenza annuale ha luogo un procedimento
di  valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo
di tre scatti.»;
      b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3.  I  passaggi  alle fasce retributive superiori hanno luogo,
sulla  base  della  valutazione  di  cui all'art. 45, in relazione ai
dipendenti   collocati  almeno  al  sesto  livello  della  fascia  di
appartenenza   per   il   numero  di  posti  annualmente  determinato
dall'Autorita',  nei  limiti  delle  disponibilita'  di  bilancio.  I
dipendenti  che  beneficiano del passaggio alla fascia superiore sono
collocati   nel   livello  stipendiale  immediatamente  piu'  elevato
rispetto alla retribuzione in godimento all'atto del passaggio.»;
      c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      «5.  Il personale pervenuto all'ultimo livello della fascia «A»
continua  a  percepire  un  livello  per  ciascun anno di servizio in
misura  correlata  alla  differenza tra il livello 9° e 8°. Eventuali
livelli  per  progressioni  economiche  sono attribuiti sulla base di
analogo criterio.»;
      d) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
      «8-bis.  In  sede  di  prima  applicazione  dei commi 2 e 3, le
modalita'  di  assegnazione  delle  progressioni al personale gia' in
servizio  e  a  quello  di  cui all'art. 182 del Codice in materia di
protezione  dei dati personali e le relative decorrenze sono definiti
dall'Autorita' d'intesa con le organizzazioni sindacali.».
    All'art. 51 sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Nei  primi  due anni dall'inquadramento nel ruolo organico
del  personale esecutivo con cadenza annuale ha luogo un procedimento
di  valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo
di tre scatti.»;
      b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3.  I  passaggi  alle fasce retributive superiori hanno luogo,
sulla  base  della  valutazione  di  cui all'art. 50, in relazione ai
dipendenti   collocati  almeno  al  sesto  livello  della  fascia  di
appartenenza   per   il   numero  di  posti  annualmente  determinato
dall'Autorita',  nei  limiti  delle  disponibilita'  di  bilancio.  I
dipendenti  che  beneficiano del passaggio alla fascia superiore sono
collocati   nel   livello  stipendiale  immediatamente  piu'  elevato
rispetto alla retribuzione in godimento all'atto del passaggio.»;
      c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      «5.  Il personale pervenuto all'ultimo livello della fascia «A»
continua  a  percepire  un  livello  per  ciascun anno di servizio in
misura  correlata  alla  differenza tra il livello 9° e 8°. Eventuali
livelli  per  progressioni  economiche  sono attribuiti sulla base di
analogo criterio.».
    All'art. 52 sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Salvo quanto previsto dall'art. 54, la durata dei rapporti
di lavoro a tempo determinato e' definita con la deliberazione di cui
al comma 1.»;
      b) il comma 4 e' soppresso.