Art. 2.

                         Oggetto e finalita'

  1.  In  attuazione  dell'art.  10  del decreto legislativo 16 marzo
1999,  n.  79,  come  modificato  dall'art. 1-quinquies, comma 5, del
decreto-legge  29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
in  legge 27 ottobre 2003, n. 290, della legge 23 agosto 2004, n. 239
e  dell'art.  35  della  legge  12 dicembre 2002, n. 273, il presente
decreto  fissa  le  modalita'  e le condizioni per l'assegnazione dei
diritti  di  utilizzo della capacita' di trasporto per l'importazione
di  energia  elettrica  a  mezzo della rete di trasmissione nazionale
sulle  frontiere  settentrionali  e  sulla  frontiera meridionale per
l'anno 2005, al fine di:
    a) consentire  l'accesso  ad  operatori  nazionali,  ivi compreso
l'Acquirente  unico  S.p.a.,  ed esteri alla rete di interconnessione
per  l'importazione  di energia elettrica disponibile al minimo costo
per il sistema elettrico italiano;
    b) garantire   l'uso   efficiente   della  rete  di  trasmissione
nazionale;
    c) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
  2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il presente
provvedimento disciplina:
    a) la  ripartizione  delle  quote  di  importazione  dell'energia
elettrica  destinata  ai  clienti  del  mercato  libero e del mercato
vincolato;
    b) la  definizione  delle  quote  di  capacita'  di trasporto per
l'importazione  dell'energia  elettrica  riservate  ad altri Stati in
ottemperanza ad accordi internazionali;
    c) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica
per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e
per  l'Acquirente  unico S.p.a. ai fini della destinazione ai clienti
del mercato vincolato.
  3.   Fatto   salvo   quanto  disposto  nei  successivi  articoli in
ottemperanza  ad  accordi  internazionali,  ovvero  per  garantire la
sicurezza  del sistema elettrico nazionale, l'Autorita' adotta, sulla
base  delle  finalita'  di cui al comma 1, le disposizioni necessarie
all'attuazione  di  quanto  previsto  al  comma  2  concludendo,  ove
possibile,  i  necessari  accordi  con  le  competenti  autorita'  di
regolazione  degli  Stati  confinanti  e garantendo il rispetto delle
norme  comunitarie  in  materia, in applicazione dei seguenti criteri
generali:
    a) le  assegnazioni  dei  diritti  di utilizzo della capacita' di
trasporto  per l'importazione di energia elettrica vengono effettuate
dal GRTN secondo disposizioni dell'Autorita' adottate in coerenza con
i criteri della lettera d);
    b) diritti   di   utilizzo   della  capacita'  di  trasporto  per
l'importazione  di  energia  elettrica  a  copertura  di una quota di
capacita'  di  interconnessione  proporzionale a quella assegnata per
l'anno   2004,   ovvero   non   inferiore   al  26%  della  capacita'
complessivamente  assegnabile dalle autorita' italiane alle frontiere
elettriche  settentrionali  e  meridionale,  come determinata in base
all'art.  3,  comma 1, sono destinati all'Acquirente unico S.p.a. per
garantire  una  fornitura competitiva di energia elettrica ai clienti
del  mercato vincolato; la restante quota e' destinata ai clienti del
mercato libero;
    c) vengono   introdotte   misure  di  carattere  generale  e  non
discriminatorio  per  promuovere  la pluralita' degli assegnatari dei
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto, anche tenendo conto
delle  quote  di  capacita'  di  trasporto assegnate autonomamente da
operatori di sistemi elettrici esteri;
    d) l'Autorita' provvede in materia di assegnazione dei diritti di
utilizzo  della capacita' di trasporto tra zone di mercato sulla base
di  criteri  di  massima  economicita',  unicamente  con  riferimento
all'ingresso  di  energia  elettrica  sulla rete di interconnessione,
proporzionalita'  delle  quantita'  richieste,  sicurezza del sistema
elettrico  nazionale,  nonche'  di  gradualita' di applicazione della
normativa rispetto a quella adottata negli anni precedenti;
    e) ai  fini  della  determinazione  delle  quantita' richieste da
ciascun  operatore  per le assegnazioni di cui alla lettera d), fanno
fede  i  consumi  di  energia  elettrica  degli  ultimi  dodici  mesi
disponibili,  come  certificati dal gestore di rete in cui ha sede il
punto di prelievo dell'operatore medesimo;
    f) l'Autorita'  provvede,  altresi',  a disciplinare la eventuale
cessione  tra  operatori  dei  diritti di utilizzo della capacita' di
trasporto  tra  zone di mercato gia' assegnati, attraverso un sistema
organizzato  di scambi basato su criteri di mercato, in coerenza agli
orientamenti  riportati  in allegato al regolamento (CE) n. 1228/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, nonche' la
cessione   o   l'acquisizione   dei   medesimi   diritti   da   parte
dell'Acquirente  unico S.p.a. nei casi rispettivamente di uscita o di
rientro dei clienti finali dal o nel mercato vincolato.
  4.  L'utilizzo della capacita' di trasporto e' determinato mediante
un metodo di assegnazione implicita, sulla base di offerte di vendita
e  di  acquisto  di  energia  elettrica,  relative alla esecuzione di
scambi  transfrontalieri  di  energia elettrica da parte di operatori
esteri  e  nazionali, che vengono poste sul mercato elettrico secondo
disposizioni  dell'Autorita',  adottate  in  coerenza  con la vigente
struttura e funzionamento del mercato elettrico.