Art. 2. Oggetto e finalita' 1. In attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e dell'art. 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, il presente decreto fissa le modalita' e le condizioni per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto per l'importazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale per l'anno 2005, al fine di: a) consentire l'accesso ad operatori nazionali, ivi compreso l'Acquirente unico S.p.a., ed esteri alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano; b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale; c) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. 2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il presente provvedimento disciplina: a) la ripartizione delle quote di importazione dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato libero e del mercato vincolato; b) la definizione delle quote di capacita' di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica riservate ad altri Stati in ottemperanza ad accordi internazionali; c) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e per l'Acquirente unico S.p.a. ai fini della destinazione ai clienti del mercato vincolato. 3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli in ottemperanza ad accordi internazionali, ovvero per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorita' adotta, sulla base delle finalita' di cui al comma 1, le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autorita' di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri generali: a) le assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto per l'importazione di energia elettrica vengono effettuate dal GRTN secondo disposizioni dell'Autorita' adottate in coerenza con i criteri della lettera d); b) diritti di utilizzo della capacita' di trasporto per l'importazione di energia elettrica a copertura di una quota di capacita' di interconnessione proporzionale a quella assegnata per l'anno 2004, ovvero non inferiore al 26% della capacita' complessivamente assegnabile dalle autorita' italiane alle frontiere elettriche settentrionali e meridionale, come determinata in base all'art. 3, comma 1, sono destinati all'Acquirente unico S.p.a. per garantire una fornitura competitiva di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato; la restante quota e' destinata ai clienti del mercato libero; c) vengono introdotte misure di carattere generale e non discriminatorio per promuovere la pluralita' degli assegnatari dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto, anche tenendo conto delle quote di capacita' di trasporto assegnate autonomamente da operatori di sistemi elettrici esteri; d) l'Autorita' provvede in materia di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto tra zone di mercato sulla base di criteri di massima economicita', unicamente con riferimento all'ingresso di energia elettrica sulla rete di interconnessione, proporzionalita' delle quantita' richieste, sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonche' di gradualita' di applicazione della normativa rispetto a quella adottata negli anni precedenti; e) ai fini della determinazione delle quantita' richieste da ciascun operatore per le assegnazioni di cui alla lettera d), fanno fede i consumi di energia elettrica degli ultimi dodici mesi disponibili, come certificati dal gestore di rete in cui ha sede il punto di prelievo dell'operatore medesimo; f) l'Autorita' provvede, altresi', a disciplinare la eventuale cessione tra operatori dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto tra zone di mercato gia' assegnati, attraverso un sistema organizzato di scambi basato su criteri di mercato, in coerenza agli orientamenti riportati in allegato al regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, nonche' la cessione o l'acquisizione dei medesimi diritti da parte dell'Acquirente unico S.p.a. nei casi rispettivamente di uscita o di rientro dei clienti finali dal o nel mercato vincolato. 4. L'utilizzo della capacita' di trasporto e' determinato mediante un metodo di assegnazione implicita, sulla base di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, relative alla esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica da parte di operatori esteri e nazionali, che vengono poste sul mercato elettrico secondo disposizioni dell'Autorita', adottate in coerenza con la vigente struttura e funzionamento del mercato elettrico.