Art. 3.

Capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione

  1.  La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire
dal  1° gennaio  2005  su  ciascuna delle frontiere elettriche con la
Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia e' pari alla
corrispondente  capacita'  di  trasporto  garantita  dal  GRTN,  come
determinata   in   premessa   per   quanto   riguarda   le  frontiere
settentrionali e la frontiera meridionale, al netto:
    a) limitatamente  alle  frontiere  con  la Francia e la Svizzera,
della quota parte di capacita' relativa alla esecuzione dei contratti
pluriennali di cui all'art. 5;
    b) limitatamente   alle  frontiere  elettriche  con  la  Francia,
l'Austria,   la   Slovenia  e  la  Grecia,  di  una  quota  assegnata
autonomamente  dai  rispettivi operatori di sistema pari, al massimo,
al 50% della medesima capacita' di trasporto;
    c) limitatamente alla frontiera elettrica con la Svizzera, di una
quota  assegnata  autonomamente  dai  rispettivi operatori di sistema
pari,  al  massimo,  al  50%  della  medesima capacita' di trasporto,
nonche'  di  una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e
per  un periodo di 6 anni a partire dal 2005, riservata alla societa'
Raetia Energie, ai sensi delle direttive del Ministro delle attivita'
produttive al GRTN del 4 giugno 2003 e del 26 novembre 2004;
    d) limitatamente  alla frontiera nord-ovest, delle riserve di cui
all'art. 4.
  2.  La quota di capacita' assegnabile annualmente, come determinata
al  comma  1, e' attribuita, nel rispetto delle quote di cui all'art.
2, comma 3, lettera b):
    a) a  clienti  del mercato libero, eventualmente operanti tramite
mandato  esclusivo  a  clienti  grossisti,  in grado di assicurare il
completo  utilizzo  della capacita' assegnata, per almeno l'80% delle
ore annue, pena la decadenza dall'assegnazione;
    b) all'Acquirente unico S.p.a. per la destinazione al mercato dei
clienti vincolati.
  3. Il GRTN verifica mensilmente il rispetto della condizione di cui
al  comma  2,  lettera  a),  ai fini dell'applicazione della sanzione
prevista  e  ne  comunica  gli  esiti  al  Ministero  delle attivita'
produttive e all'Autorita'.