Art. 5. Capacita' di trasporto relativa a contratti pluriennali per l'importazione di energia 1. La quota di capacita' di trasporto su base annuale strettamente necessaria all'esecuzione dei contratti pluriennali sulle frontiere settentrionali con gli Stati confinanti in cui hanno sede le controparti estere titolari dei singoli contratti pluriennali, nella misura comunque non superiore a 2.000 MW, e' riservata al titolare dei contratti medesimi. 2. L'energia derivante dall'utilizzo della quota di capacita' di cui al comma 1 e' interamente ceduta dal titolare dei contratti all'Acquirente unico S.p.a., ai fini della destinazione ai clienti del mercato vincolato, alle condizioni fissate dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003 una volta adempiuti gli obblighi relativi alla regolazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sul territorio nazionale.