Art. 5.

Capacita'   di   trasporto   relativa  a  contratti  pluriennali  per
                      l'importazione di energia

  1.  La quota di capacita' di trasporto su base annuale strettamente
necessaria  all'esecuzione  dei contratti pluriennali sulle frontiere
settentrionali  con  gli  Stati  confinanti  in  cui  hanno  sede  le
controparti  estere titolari dei singoli contratti pluriennali, nella
misura  comunque  non  superiore a 2.000 MW, e' riservata al titolare
dei contratti medesimi.
  2.  L'energia  derivante  dall'utilizzo della quota di capacita' di
cui  al  comma  1  e'  interamente  ceduta dal titolare dei contratti
all'Acquirente  unico  S.p.a.,  ai fini della destinazione ai clienti
del  mercato  vincolato,  alle  condizioni  fissate  dal  decreto del
Ministro  delle  attivita'  produttive  19 dicembre  2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 301 del 30 dicembre 2003 una volta adempiuti gli obblighi relativi
alla  regolazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di
utilizzo della capacita' di trasporto sul territorio nazionale.