Art. 6. Disposizioni finali 1. Il GRTN comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero delle attivita' produttive ed all'Autorita' lo stato di avanzamento delle attivita' relative: a) alla definizione e realizzazione delle misure volte all'incremento della sicurezza della rete di interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacita' di trasporto; b) alla realizzazione e collaudo della nuova linea San Fiorano-Robbia di interconnessione con la Svizzera. 2. Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entra in vigore dalla data di pubblicazione. Roma, 17 dicembre 2004 Il Ministro: Marzano