Art. 6.

                         Disposizioni finali

  1.  Il  GRTN comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero
delle  attivita'  produttive ed all'Autorita' lo stato di avanzamento
delle attivita' relative:
    a) alla   definizione   e   realizzazione   delle   misure  volte
all'incremento  della  sicurezza della rete di interconnessione sulla
frontiera   settentrionale  in  modo  da  consentire,  quanto  prima,
l'utilizzazione di ulteriore capacita' di trasporto;
    b) alla   realizzazione   e   collaudo   della  nuova  linea  San
Fiorano-Robbia di interconnessione con la Svizzera.
  2.  Il  presente  decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana entra in vigore dalla data di pubblicazione.
    Roma, 17 dicembre 2004
                                                 Il Ministro: Marzano