IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art.  6, comma 1, del Nuovo codice della strada, approvato
con   decreto   legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  e  successive
modificazioni;
  Viste  le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento
di  esecuzione  e  di  attuazione  del  Nuovo  codice  della  strada,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 e successive modificazioni;
  Considerato  che,  al fine di garantire in via prioritaria migliori
condizioni  di  sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di
maggiore  intensita'  della  stessa,  si rende necessario limitare la
circolazione,  fuori  dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi
di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t;
  Considerato  che,  per  le  stesse motivazioni, si rende necessario
limitare  la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti
a  trasporti  eccezionali  nonche'  dei veicoli che trasportano merci
pericolose  ai  sensi  dell'art.  168,  commi 1 e 4, del Nuovo codice
della strada;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai  veicoli  ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di
massa  complessiva  massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni
festivi  e  negli  altri particolari giorni dell'anno 2005 di seguito
elencati:
    a) tutte  le  domeniche  dei  mesi  di  gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore
22,00;
    b) tutte  le  domeniche  dei  mesi  di  giugno,  luglio, agosto e
settembre dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
    c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
    d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
    e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 25 marzo;
    f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 marzo;
    g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 28 marzo;
    h) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
    i) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;
    j) dalle ore 6,00 alle ore 24,00 del 25 giugno;
    k) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 luglio;
    l) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 9 luglio;
    m) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 16 luglio;
    n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 23 luglio;
    o) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 29 luglio;
    p) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 30 luglio;
    q) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 6 agosto;
    r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 13 agosto;
    s) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;
    t) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 20 agosto;
    u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 27 agosto;
    v) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 3 settembre;
    w) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 29 ottobre;
    x) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
    y) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;
    z) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;
    aa) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre;
    bb) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 dicembre.
  2.  Per  i  complessi  di  veicoli  costituiti da un trattore ed un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite  di  massa  di  cui  al  comma precedente deve essere riferito
unicamente  al  trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in
cui  quest'ultimo  non sia atto al carico, coincide con la tara dello
stesso.