Art. 11

  1.  Le  Prefetture-Uffici  Territoriali  del Governo attueranno, ai
sensi  dell'art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato
con   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni,   le   direttive  contenute  nel  presente  decreto  e
provvederanno  a  darne  conoscenza  alle  Amministrazioni regionali,
provinciali  e  comunali,  nonche' ad ogni altro ente od associazione
interessati.
  2.   Ai   fini   statistici  e  per  lo  studio  del  fenomeno,  le
Prefetture-Uffici  Territoriali  del  Governo comunicano, con cadenza
semestrale,  ai  Ministeri  dell'interno e delle infrastrutture e dei
trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente
decreto.
  3.  Entro  quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore delle
disposizioni  del  presente  decreto,  sara'  verificata, avvalendosi
anche della Consulta generale per l'autotrasporto, la possibilita' di
apportare  modifiche  e  integrazioni  finalizzate  a contemperare il
raggiungimento   di   maggiori  livelli  di  sicurezza  stradale  con
l'esigenza   di  garantire  la  circolazione  di  veicoli  adibiti  a
specifici  trasporti  o  per  fronteggiare  eventuali  situazioni  di
emergenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 dicembre 2004
                                                 Il Ministro: Lunardi