Art. 2.
  1. Per  i  veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti
di  idonea  documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario
di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Limitatamente ai
veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente e' consentito,
qualora  il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme
del regolamento CEE n. 3820/85 - cada in coincidenza del posticipo di
cui  al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del
periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro.
  2. Per   i   veicoli   diretti   all'estero,   muniti   di   idonea
documentazione  attestante  la  destinazione del viaggio, l'orario di
termine  del  divieto e' anticipato di ore due; per i veicoli diretti
in   Sardegna   muniti   di   idonea   documentazione  attestante  la
destinazione   del  viaggio,  l'orario  di  termine  del  divieto  e'
anticipato di ore quattro.
  3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro per i veicoli diretti
agli  interporti  di  rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q.
Europa,  Torino-Orbassano,  Rivalta  Scrivia,  Trento, Novara e Parma
Fontevivo)  e  ai  terminals  intermodali  di  Busto  Arsizio, Milano
Rogoredo  e  Milano  smistamento,  e che trasportano merci destinate,
tramite  gli  stessi,  all'estero. La stessa anticipazione si applica
anche  nel  caso  di  veicoli  che trasportano unita' di carico vuote
(container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi
interporti  e terminals intermodali, all'estero, nonche' ai complessi
veicolari  scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals
intermodali  per  essere  caricati  sul  treno.  Detti veicoli devono
essere   muniti  di  idonea  documentazione  (ordine  di  spedizione)
attestante  la  destinazione  delle  merci.  Analoga anticipazione e'
accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o
strada-mare,  che  rientrano  nel  campo di applicazione dell'art. 38
della legge 1° agosto 2002 n. 166 (combinato ferroviario) o dell'art.
3,  comma   2-ter  della  legge  22 novembre  2002, n. 265 (combinato
marittimo),  purche'  muniti  di  idonea documentazione attestante la
destinazione  del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione)
o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco.
  4. Per  i  veicoli  che  circolano  in  Sardegna, provenienti dalla
rimanente  parte  del  territorio nazionale, purche' muniti di idonea
documentazione  attestante  l'origine del viaggio, l'orario di inizio
del  divieto  e'  posticipato  di  ore  quattro.  Al fine di favorire
l'intermodalita'  del trasporto, la stessa deroga oraria e' accordata
ai  veicoli  che  circolano  in  Sicilia, provenienti dalla rimanente
parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad
eccezione  di  quello  proveniente  dalla Calabria, purche' muniti di
idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.
  5. Per  i  veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  diretti ai porti
dell'isola  per  imbarcarsi  sui traghetti diretti verso la rimanente
parte   del   territorio   nazionale,   purche'   muniti   di  idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di
prenotazione  (prenotazione)  o  titolo  di  viaggio  (biglietto) per
l'imbarco,  il  divieto  di  cui  all'art.  1 non trova applicazione.
Analoga  deroga,  alle stesse condizioni, e' accordata ai veicoli che
circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio
nazionale  che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli
diretti alla Calabria.
  6. Salvo  quanto  disposto  dai commi 4 e 5, per tenere conto delle
difficolta'   di   circolazione   in   presenza   dei   cantieri  per
l'ammodernamento  dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche' di
quelle  connesse  con  le  operazioni  di traghettamento, da e per la
Calabria,  per  i  veicoli  provenienti o diretti in Sicilia, purche'
muniti   di   idonea   documentazione   attestante   l'origine  e  la
destinazione   del   viaggio,  l'orario  di  inizio  del  divieto  e'
posticipato  di ore 2 e l'orario di termine del divieto e' anticipato
di 2 ore.
  7. Ai  fini  dell'applicazione  dei  precedenti  commi,  i  veicoli
provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del
Vaticano,   o  diretti  negli  stessi,  sono  assimilati  ai  veicoli
provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.