Art. 3.
  1.  Il  divieto  di  cui  dall'art.  1 non trova applicazione per i
veicoli  e  per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se
circolano scarichi:
    a) adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e di
emergenza,  o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
    b) militari   o   con  targa  CRI  (Croce  Rossa  Italiana),  per
comprovante necessita' di servizio, e delle forze di polizia;
    c) utilizzati  dagli  enti  proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
    d) delle  amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
«Servizio  Nettezza  Urbana»  nonche'  quelli  che,  per  conto delle
amministrazioni   comunali,   effettuano   il  servizio  «smaltimento
rifiuti»,   purche'  muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata
dall'amministrazione comunale;
    e) appartenenti  al  Ministero  delle  comunicazioni o alle Poste
Italiane  S.p.a.,  purche'  contrassegnati  con  l'emblema «PT» o con
l'emblema  «Poste  Italiane»,  nonche'  quelli  di  supporto, purche'
muniti  di  apposita  documentazione rilasciata dall'Amministrazione,
delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli adibiti
ai  servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n.  261,  in  virtu'  di  licenze  e  autorizzazioni  rilasciate  dal
Ministero delle comunicazioni;
    f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
    g) adibiti  al  trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o
gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
    h) adibiti  al  trasporto  esclusivamente  di animali destinati a
gareggiare  in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi
od effettuate nelle quarantotto ore;
    i) adibiti  esclusivamente  al  servizio di ristoro a bordo degli
aeromobili   o   che  trasportano  motori  e  parti  di  ricambio  di
aeromobili;
    l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili  destinati  alla  marina mercantile, purche' muniti di
idonea documentazione;
    m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
      m1) giornali, quotidiani e periodici;
      m2) prodotti per uso medico;
      m3)  latte,  escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi
alimentari,  purche',  in  quest'ultimo  caso, gli stessi trasportino
latte  o  siano  diretti  al  caricamento dello stesso. Detti veicoli
devono  essere  muniti  di  cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni  di  0,50 m  di  base e 0,40 m di altezza, con impressa in
nero  la  lettera  «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
    n) classificati  macchine  agricole  ai  sensi  dell'art.  57 del
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.   285   e   successive
modificazioni,  adibite al trasporto di cose, che circolano su strade
non  comprese  nella  rete  stradale di interesse nazionale di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
    o) costituiti  da  autocisterne adibite al trasporto di acqua per
uso domestico;
    p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
    q) per  il  trasporto  di derrate alimentari deperibili in regime
ATP;
    r) per  il  trasporto  di  prodotti  deperibili,  quali  frutta e
ortaggi  freschi,  carni  e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi
destinati  alla  macellazione  o  provenienti  dall'estero, nonche' i
sottoprodotti  derivati  dalla  macellazione  degli  stessi,  pulcini
destinati  all'allevamento,  latticini  freschi,  derivati  del latte
freschi  e  sementi  vive.  Detti  veicoli  devono  essere  muniti di
cartelli  indicatori  di  colore  verde delle dimensioni di 0,50 m di
base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola
di  altezza  pari  a  0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna
delle fiancate e sul retro.
  2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi':
    a) per   i  veicoli  prenotati  per  ottemperare  all'obbligo  di
revisione,  limitatamente alle giornate di sabato, purche' il veicolo
sia  munito  del  foglio  di prenotazione e solo per il percorso piu'
breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di
svolgimento  delle  operazioni  di revisione, escludendo dal percorso
tratti autostradali;
    b) per  i  veicoli  che  compiono percorso a vuoto per il rientro
alla  sede  dell'impresa  intestataria  degli  stessi,  purche'  tali
veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 Km dalla sede a
decorrere  dall'orario  di inizio del divieto e non percorrano tratti
autostradali;
    c) per  i  trattori  isolati  per il solo percorso per il rientro
presso  la  sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente
ai  trattori  impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2,
comma 3, ultimo periodo.