Art. 4.
  1. Dal  divieto  di  cui all'art. 1 sono esclusi, purche' muniti di
autorizzazione prefettizia:
    a) i  veicoli  adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli
di  cui  all'art.  3, lettera r) che, per la loro intrinseca natura o
per  fattori  climatici  e  stagionali,  sono  soggetti  ad un rapido
deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento
dai  luoghi  di  produzione a quelli di deposito o vendita, nonche' i
veicoli  ed  i  complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti
destinati all'alimentazione degli animali;
    b) i  veicoli  ed  i  complessi di veicoli, classificati macchine
agricole,  destinati  al  trasporto  di cose, che circolano su strade
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
    c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e
comprovata necessita' ed urgenza.
  2. I  veicoli  di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla
circolazione  in  deroga,  devono  altresi' essere muniti di cartelli
indicatori  di  colore  verde,  delle  dimensioni di 0,50 m di base e
0,40 m  di  altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di
altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro.