Art. 6. 1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di nomina alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, puo' rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato: a) il giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e' ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare; b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe e' ammessa solo in relazione alla necessita' di suddividere il trasporto in piu' parti; c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' il percorso consentito in base alle situazioni di traffico; d) il prodotto oggetto del trasporto; e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2. 2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto c), limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare piu' viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un`unica autorizzazione di validita' temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.