Art. 6.
  1. Per  i  veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art. 4, le
richieste  di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga devono essere
inoltrate,   in   tempo  utile,  di  nomina  alla  Prefettura-Ufficio
Territoriale  del  Governo della provincia di partenza, che, valutate
le  necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni
locali   e   generali   della   circolazione,   puo'   rilasciare  il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
    a) il  giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e' ammessa
solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
    b) la  targa  del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe
e'  ammessa  solo  in  relazione  alla  necessita'  di suddividere il
trasporto in piu' parti;
    c) le  localita'  di  partenza  e  di arrivo, nonche' il percorso
consentito in base alle situazioni di traffico;
    d) il prodotto oggetto del trasporto;
    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per  il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere
fissati  cartelli  indicatori,  con le caratteristiche e le modalita'
gia' specificate all'art. 4, comma 2.
  2. Per  le  autorizzazioni  di  cui  all'art. 4, comma 1, punto c),
limitatamente  ai  veicoli  utilizzati  per lo svolgimento di fiere e
mercati  ed  ai  veicoli  adibiti  al  trasporto  di attrezzature per
spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto,
l'esigenza  di  effettuare  piu'  viaggi  in  regime di deroga per la
stessa  tipologia  dei  prodotti  trasportati,  le  Prefetture-Uffici
Territoriali  del  Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie,
rilasciano   un`unica   autorizzazione  di  validita'  temporale  non
superiore  a  quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate,
per  ogni  giornata  in  cui e' ammessa la circolazione in deroga, la
targa  dei  veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali
prescrizioni.