Art. 12.
  Le   sezioni   di   tesoreria   dello   Stato  sono  autorizzate  a
contabilizzare  l'importo degli interessi in apposito unico documento
riassuntivo  per  ciascuna  tranche emessa e rilasciano, nello stesso
giorno   fissato  per  l'emissione  dei  BOT  dal  presente  decreto,
quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.
  La   spesa   per  interessi  gravera'  sul  capitolo  2215  (unita'
previsionale  di  base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa
del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze  dell'esercizio
finanziario 2005.