Articolo 10
     Composizione e compiti del Collegio dei Revisori dei conti

   1. Il Collegio e' composto da tre membri effettivi, di cui uno con
funzioni  di  presidente,  e  tre  membri supplenti, nominati secondo
quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma 2 del decreto di riordino.
Tutti  i  membri  devono  essere  iscritti  al  Registro dei revisori
contabili di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
   2. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'osservanza delle
leggi  e  verifica  la  regolarita'  della  gestione  e  la  corretta
applicazione  delle  norme  di  amministrazione,  di  contabilita'  e
fiscali,  esplicando  altresi'  attivita'  di  collaborazione con gli
organi di vertice dell'INAF.
   3. I compiti del Collegio dei Revisori dei conti sono disciplinati
dall'articolo 32 del regolamento amministrativo-contabile dell'INAF.