Articolo 10 Composizione e compiti del Collegio dei Revisori dei conti 1. Il Collegio e' composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e tre membri supplenti, nominati secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 del decreto di riordino. Tutti i membri devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 2. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali, esplicando altresi' attivita' di collaborazione con gli organi di vertice dell'INAF. 3. I compiti del Collegio dei Revisori dei conti sono disciplinati dall'articolo 32 del regolamento amministrativo-contabile dell'INAF.