Articolo 11 - Funzionamento dei Collegio dei Revisori dei conti

   1.  Il  Collegio dei Revisori dei conti si riunisce periodicamente
per assolvere i compiti previsti dalla normativa vigente e stabilisce
autonomamente  le  modalita'  del  proprio  funzionamento.  E inoltre
convocato  ogni  qual  volta  il presidente del Collegio lo richieda,
ovvero su richiesta di almeno due membri.
   2.  I  componenti  del Collegio dei Revisori assistono alle sedute
del  Consiglio  di  Amministrazione  nelle  quali viene deliberato il
bilancio  preventivo  ed  il  bilancio  consuntivo  e possono inoltre
assistere a qualunque altra seduta del Consiglio di Amministrazione.
   3.  I  documenti  relativi  agli  atti  deliberativi  sui quali il
Collegio  esprime  il  proprio parere sono inviati allo stesso almeno
quindici  giorni  prima del giorno fissato per l'adozione degli atti,
fatta  salva la possibilita' di termini piu' brevi, concordati con il
presidente del Collegio.
   4.  Di  ogni  riunione  del  Collegio  dei  Revisori dei conti, e'
redatto  apposito  verbale,  numerato  cronologicamente e raccolto in
apposito archivio.
   5.  Ai  componenti  del  Collegio  dei  revisori e' corrisposto il
trattamento  di  missione secondo le modalita' stabilite con apposita
delibera del Consiglio di Amministrazione.
   6.  Le  indennita'  dei  componenti  del Collegio dei Revisori dei
conti  sono  disciplinate  dall'articolo  14,  comma 4 del decreto di
riordino.