Articolo 11 - Funzionamento dei Collegio dei Revisori dei conti 1. Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce periodicamente per assolvere i compiti previsti dalla normativa vigente e stabilisce autonomamente le modalita' del proprio funzionamento. E inoltre convocato ogni qual volta il presidente del Collegio lo richieda, ovvero su richiesta di almeno due membri. 2. I componenti del Collegio dei Revisori assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali viene deliberato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e possono inoltre assistere a qualunque altra seduta del Consiglio di Amministrazione. 3. I documenti relativi agli atti deliberativi sui quali il Collegio esprime il proprio parere sono inviati allo stesso almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adozione degli atti, fatta salva la possibilita' di termini piu' brevi, concordati con il presidente del Collegio. 4. Di ogni riunione del Collegio dei Revisori dei conti, e' redatto apposito verbale, numerato cronologicamente e raccolto in apposito archivio. 5. Ai componenti del Collegio dei revisori e' corrisposto il trattamento di missione secondo le modalita' stabilite con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. 6. Le indennita' dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono disciplinate dall'articolo 14, comma 4 del decreto di riordino.