Articolo 13 - Comitato di valutazione

   1.   Il   comitato   di  valutazione  ha  l'incarico  di  valutare
periodicamente  i  risultati  dei programmi e dei progetti di ricerca
dell'INAF,  secondo  quanto  definito  dall'articolo  10 comma 1, del
decreto di riordino.
   2. Il comitato di valutazione e' composto da cinque membri esterni
all'INAF,  nominati secondo quanto previsto dall'articolo 10 comma 2,
del decreto di riordino.
   3.  Il  comitato  di  valutazione svolge i propri compiti in piena
autonomia  ed  e' collocato in posizione di indipendenza. Il comitato
presenta  al  Presidente  ed  al  Consiglio  di  Amministrazione  una
relazione  di  valutazione  annuale  dei  risultati dell'attivita' di
ricerca dell'INAF.
   4.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie attivita', il comitato di
valutazione  si  puo' avvalere dell'ufficio di diretta collaborazione
di cui al successivo articolo 23.
   5.  Ai  componenti  del  comitato di valutazione e' corrisposto un
compenso  la  cui  entita'  e' definita con delibera del Consiglio di
amministrazione.