Articolo 13 - Comitato di valutazione 1. Il comitato di valutazione ha l'incarico di valutare periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'INAF, secondo quanto definito dall'articolo 10 comma 1, del decreto di riordino. 2. Il comitato di valutazione e' composto da cinque membri esterni all'INAF, nominati secondo quanto previsto dall'articolo 10 comma 2, del decreto di riordino. 3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia ed e' collocato in posizione di indipendenza. Il comitato presenta al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca dell'INAF. 4. Per lo svolgimento delle proprie attivita', il comitato di valutazione si puo' avvalere dell'ufficio di diretta collaborazione di cui al successivo articolo 23. 5. Ai componenti del comitato di valutazione e' corrisposto un compenso la cui entita' e' definita con delibera del Consiglio di amministrazione.