Articolo 16 - Il Direttore di Dipartimento 1. A capo di ciascuno dei due Dipartimenti e' preposto un Direttore, che e' responsabile dei risultati dell'attivita' complessiva dello stesso. 2. I Direttori di Dipartimento sono nominati dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base di una rosa di candidati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12, comma 4 del decreto di riordino, proposti da una commissione di selezione costituita da esperti e nominata dal Presidente. 3. L'incarico di Direttore di Dipartimento e' a tempo pieno, ha la durata stabilita dalla normativa di riferimento e puo' essere confermato una sola volta. 4. La carica di Direttore di Dipartimento e' incompatibile con ogni altro incarico di componente di organi e di direzione di altre strutture organizzative dell'INAF e di altri enti pubblici e privati, nonche' di componente di commissioni di concorso riguardanti il personale dell'INAF. 5. I compensi dei Direttori di Dipartimento e il collocamento in aspettativa sono disciplinati dall'articolo 14 del decreto di riordino. 6. L'operato dei Direttori di Dipartimento e' valutato con cadenza annuale, tramite la presentazione di una relazione sull'attivita' svolta e la sua discussione con una apposita commissione nominata dal Presidente. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi definiti e concordati in sede di nomina, aggiornati periodicamente, i Direttori di Dipartimento possono essere rimossi dall'incarico e sostituiti con atto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.