Articolo 16 - Il Direttore di Dipartimento

   1.  A  capo  di  ciascuno  dei  due  Dipartimenti  e'  preposto un
Direttore,   che   e'   responsabile   dei  risultati  dell'attivita'
complessiva dello stesso.
   2.  I  Direttori  di  Dipartimento  sono  nominati dal Presidente,
previa  delibera  del Consiglio di Amministrazione, sulla base di una
rosa  di  candidati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
12,  comma  4 del decreto di riordino, proposti da una commissione di
selezione costituita da esperti e nominata dal Presidente.
   3. L'incarico di Direttore di Dipartimento e' a tempo pieno, ha la
durata  stabilita  dalla  normativa  di  riferimento  e  puo'  essere
confermato una sola volta.
   4.  La  carica  di  Direttore di Dipartimento e' incompatibile con
ogni  altro  incarico di componente di organi e di direzione di altre
strutture organizzative dell'INAF e di altri enti pubblici e privati,
nonche'  di  componente  di  commissioni  di  concorso riguardanti il
personale dell'INAF.
   5.  I  compensi dei Direttori di Dipartimento e il collocamento in
aspettativa   sono  disciplinati  dall'articolo  14  del  decreto  di
riordino.
   6. L'operato dei Direttori di Dipartimento e' valutato con cadenza
annuale,  tramite  la  presentazione  di una relazione sull'attivita'
svolta e la sua discussione con una apposita commissione nominata dal
Presidente.   In  caso  di  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi
definiti e concordati in sede di nomina, aggiornati periodicamente, i
Direttori  di  Dipartimento  possono  essere  rimossi dall'incarico e
sostituiti  con atto del Presidente, previa delibera del Consiglio di
Amministrazione.