Articolo 17 - Definizione delle Strutture di ricerca dell'INAF 1. Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, l'INAF si avvale delle seguenti Strutture di ricerca: a) Strutture a tempo indeterminato: gli Osservatori astronomici o astrofisici dell'INAF esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, e gli Istituti del CNR confluiti nell'INAF ai sensi dell'articolo 22 del decreto di riordino e le altre Strutture di ricerca a tempo indeterminato, comunque denominate, costituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione; b) Strutture a tempo determinato, in Italia o all'estero, gia' costituite all'entrata in vigore del presente regolamento e le altre Strutture di ricerca a tempo determinato, comunque denominate, costituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio scientifico, per lo svolgimento di attivita' di ricerca in collaborazione con altri enti italiani e stranieri, pubblici e privati. 2. Nelle Strutture di ricerca opera il personale ricercatore, tecnologo, tecnico e amministrativo dell'INAF, nonche' il personale universitario e di altri enti, titolare di incarichi gratuiti di ricerca, secondo quanto definito dagli articoli 10 e 11 del regolamento del personale. 3. Al fine di garantire un'utilizzazione razionale ed efficiente delle risorse dell'INAF, il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, puo' ridefinire il numero, la tipologia, la dislocazione e le articolazioni territoriali delle Strutture di ricerca, di cui al precedente comma 1, su proposta del Presidente, sentito il parere del Consiglio scientifico e delle organizzazioni sindacali per le materie di competenza, nonche' i Direttori delle Strutture interessate. Ai fini della ridefinizione, dovranno essere rispettati i seguenti criteri: a) coerenza con gli obiettivi strategici definiti nei documenti programmatici dell'INAF; b) esigenze di razionalizzazione complessiva della struttura organizzativa dell'INAF, finalizzate a recuperi di efficienza gestionale; c) fattori di vicinanza territoriale delle Strutture di ricerca e delle loro articolazioni, che possono determinare possibili sinergie nello svolgimento delle attivita' di ricerca e di funzionamento complessivo. 4. Le Strutture di ricerca dell'INAF, di cui al comma 1, sono centri di responsabilita' di secondo livello.