Articolo 17 - Definizione delle Strutture di ricerca dell'INAF

   1.  Per  il perseguimento dei propri compiti istituzionali, l'INAF
si avvale delle seguenti Strutture di ricerca:
a) Strutture  a  tempo  indeterminato:  gli Osservatori astronomici o
   astrofisici dell'INAF esistenti all'entrata in vigore del presente
   regolamento,  e  gli Istituti del CNR confluiti nell'INAF ai sensi
   dell'articolo  22  del decreto di riordino e le altre Strutture di
   ricerca a tempo indeterminato, comunque denominate, costituite con
   deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
b) Strutture  a  tempo  determinato,  in  Italia  o  all'estero, gia'
   costituite  all'entrata  in  vigore  del presente regolamento e le
   altre   Strutture   di   ricerca  a  tempo  determinato,  comunque
   denominate,   costituite   con   deliberazione  del  Consiglio  di
   Amministrazione,  sentito il parere del Consiglio scientifico, per
   lo svolgimento di attivita' di ricerca in collaborazione con altri
   enti italiani e stranieri, pubblici e privati.

   2.  Nelle  Strutture  di  ricerca  opera il personale ricercatore,
tecnologo,  tecnico  e amministrativo dell'INAF, nonche' il personale
universitario  e  di  altri  enti,  titolare di incarichi gratuiti di
ricerca,   secondo  quanto  definito  dagli  articoli  10  e  11  del
regolamento del personale.
   3.  Al  fine di garantire un'utilizzazione razionale ed efficiente
delle risorse dell'INAF, il Consiglio di Amministrazione, con propria
delibera,  puo' ridefinire il numero, la tipologia, la dislocazione e
le  articolazioni  territoriali delle Strutture di ricerca, di cui al
precedente comma 1, su proposta del Presidente, sentito il parere del
Consiglio scientifico e delle organizzazioni sindacali per le materie
di  competenza,  nonche'  i Direttori delle Strutture interessate. Ai
fini  della  ridefinizione,  dovranno  essere  rispettati  i seguenti
criteri:
a) coerenza  con  gli  obiettivi  strategici  definiti  nei documenti
   programmatici dell'INAF;
b) esigenze   di   razionalizzazione   complessiva   della  struttura
   organizzativa  dell'INAF,  finalizzate  a  recuperi  di efficienza
   gestionale;
c) fattori  di  vicinanza  territoriale  delle Strutture di ricerca e
   delle   loro  articolazioni,  che  possono  determinare  possibili
   sinergie  nello  svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca  e  di
   funzionamento complessivo.

   4.  Le  Strutture  di  ricerca  dell'INAF, di cui al comma 1, sono
centri di responsabilita' di secondo livello.