Articolo 19 - I Direttori delle Strutture di ricerca

   1. A ciascuna delle Strutture di ricerca sovrintende un Direttore,
che   e'   responsabile   della   pianificazione   e   dei  risultati
dell'attivita'  generale  svolta, della realizzazione dei programmi e
dei  progetti  di  competenza della Struttura, ivi inclusa la ricerca
libera,  nonche'  dell'ottimale  gestione  delle risorse finanziarie,
strumentali  ed umane assegnate. Il Direttore coordina funzionalmente
le  attivita'  amministrative  della  Struttura  da  svolgersi a cura
dell'ufficio  amministrativo  secondo  gli  atti  di  indirizzo  e le
istruzioni impartite dal Direttore amministrativo.
   2.  I  Direttori delle Strutture di ricerca sono nominati con atto
del  Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione che
si  avvale di una commissione di selezione, costituita e nominata dal
Presidente.  La  selezione  dei  Direttori delle Strutture di ricerca
avviene  sulla  base  delle competenze scientifiche e manageriali dei
candidati proposti dalla commissione.
   3.  L'operato dei Direttori delle Strutture di ricerca e' valutato
con  cadenza  annuale,  tramite  la  presentazione  di  una relazione
sull'attivita'   svolta   e  la  sua  discussione  con  una  apposita
commissione   nominata   dal   Presidente.   In   caso   di   mancato
raggiungimento  degli  obiettivi  definiti  e  concordati  in sede di
nomina,  aggiornati  periodicamente,  i  Direttori delle Strutture di
ricerca  possono  essere  rimossi dall'incarico e sostituiti con atto
del Presidente, su proposta del Direttore del Dipartimento strutture,
previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
   4.  L'incarico  di  Direttore  di  Struttura di ricerca e' a tempo
pieno,  ha  la durata stabilita dalla normativa di riferimento e puo'
essere confermato una sola volta.
   5.  I  compensi  dei  Direttori  delle  Strutture  di ricerca sono
determinati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
   6. Il collocamento in aspettativa dei Direttori delle Strutture di
ricerca e' disciplinato dall'articolo 14 del decreto di riordino.
   7. La carica di Direttore di Struttura di ricerca e' incompatibile
con  altro incarico di direzione di strutture organizzative dell'INAF
o di altri enti pubblici o privati.