Articolo 24 - Dotazione organica 1. La dotazione organica dell'INAF e' unica a livello nazionale ed e' determinata in autonomia, sulla base del piano triennale, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, secondo quanto previsto dall'articolo 15 comma 3 del decreto di riordino. 2. La dotazione organica e' ridefinita periodicamente e comunque quando risulti necessario a seguito di riorganizzazione delle Strutture dell'INAF o in caso di attribuzione di nuove funzioni, sentito il Consiglio scientifico e le organizzazioni sindacali.