Articolo 24 - Dotazione organica

   1. La dotazione organica dell'INAF e' unica a livello nazionale ed
e'  determinata  in  autonomia,  sulla  base del piano triennale, con
deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione,  su  proposta del
Presidente,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  15 comma 3 del
decreto di riordino.
   2.  La  dotazione organica e' ridefinita periodicamente e comunque
quando   risulti  necessario  a  seguito  di  riorganizzazione  delle
Strutture  dell'INAF  o  in  caso  di attribuzione di nuove funzioni,
sentito il Consiglio scientifico e le organizzazioni sindacali.